Art. 4. Principi generali 1. L'Universita' garantisce la liberta' di ricerca e di insegnamento sancita dalla Costituzione e l'autonomia alle strutture didattiche, nei limiti previsti dalla normativa e dal presente statuto e si conforma ai principi sanciti dalla Magna Charta Universitatum del 18 settembre 1988. 2. L'Universita' si ispira alla promozione umana nel pieno rispetto dei diritti fondamentali della persona, indirizzando la propria attivita' alla costruzione della cittadinanza democratica nel rispetto delle differenze e dell'identita' di ciascuno, nel nome dei valori largamente condivisi, con particolare attenzione a quelli che sono di base alla Costituzione Italiana, alla Costituzione dell'Unione Europea, alla Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo. 3. Promuove, nei limiti delle norme vigenti, l'internazionalizzazione del sistema universitario, facilitando la mobilita' dei docenti e degli studenti ed il riconoscimento dei curricula didattici e dei titoli accademici, idonei ad essere veicolati nella societa' globale. 4. Sostiene la costruzione di uno spazio europeo dell'istruzione superiore che, nel solco della tradizione scientifica e culturale dell'Europa, possa competere nel mondo in nome della qualita' e del merito. 5. Promuove la sperimentazione delle piu' innovative modalita' didattiche e di ricerca e di interazione con gli studenti e garantisce, in ottemperanza a quanto previsto dal decreto interministeriale 17 aprile 2003, un'adeguata attivita' di tutoraggio volta a rendere efficaci l'apprendimento e l'approfondimento attraverso la modalita' telematica in modo prevalente. 6. L'Universita' ispira la propria attivita' ai valori fondamentali richiamati nel Codice etico. 7. La mancata osservanza dei principi contenuti nel codice etico espone il trasgressore alla comminazione di eventuali sanzioni nel rispetto della disciplina civile, penale e amministrativa. 8. Nei casi ritenuti meno gravi se non ricorrono gli estremi dell'illecito disciplinare, il trasgressore viene richiamato in via riservata all'osservanza delle disposizioni violate; nei casi piu' gravi il richiamo e' trasmesso alle strutture universitarie presso cui presta servizio il soggetto trasgressore in modo che se ne tenga conto nell'ambito dell'esercizio delle attivita' istituzionali. In particolare, il soggetto trasgressore e' escluso dalle nomine, dagli incarichi e da qualunque elezione o designazione presso organismi interni all'Ateneo o presso istituzioni esterne per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni.