(Allegato-art. 4)
                               Art. 4. 
 
 
                          Principi generali 
 
    1.  L'Universita'  garantisce  la  liberta'  di  ricerca   e   di
insegnamento sancita dalla Costituzione e l'autonomia alle  strutture
didattiche, nei  limiti  previsti  dalla  normativa  e  dal  presente
statuto  e  si  conforma  ai  principi  sanciti  dalla  Magna  Charta
Universitatum del 18 settembre 1988. 
    2. L'Universita'  si  ispira  alla  promozione  umana  nel  pieno
rispetto dei diritti  fondamentali  della  persona,  indirizzando  la
propria attivita' alla costruzione della cittadinanza democratica nel
rispetto delle differenze e dell'identita' di ciascuno, nel nome  dei
valori largamente condivisi, con particolare attenzione a quelli  che
sono  di  base  alla   Costituzione   Italiana,   alla   Costituzione
dell'Unione  Europea,  alla  Dichiarazione  Universale  dei   diritti
dell'uomo. 
    3.    Promuove,    nei    limiti     delle     norme     vigenti,
l'internazionalizzazione del sistema  universitario,  facilitando  la
mobilita' dei docenti e  degli  studenti  ed  il  riconoscimento  dei
curricula  didattici  e  dei  titoli  accademici,  idonei  ad  essere
veicolati nella societa' globale. 
    4. Sostiene la costruzione di uno spazio europeo  dell'istruzione
superiore che, nel solco della  tradizione  scientifica  e  culturale
dell'Europa, possa competere nel mondo in nome della qualita'  e  del
merito. 
    5. Promuove la sperimentazione delle  piu'  innovative  modalita'
didattiche  e  di  ricerca  e  di  interazione  con  gli  studenti  e
garantisce,  in  ottemperanza   a   quanto   previsto   dal   decreto
interministeriale 17 aprile 2003, un'adeguata attivita' di tutoraggio
volta  a  rendere  efficaci   l'apprendimento   e   l'approfondimento
attraverso la modalita' telematica in modo prevalente. 
    6.  L'Universita'  ispira  la   propria   attivita'   ai   valori
fondamentali richiamati nel Codice etico. 
    7. La mancata osservanza dei principi contenuti nel codice  etico
espone il trasgressore alla comminazione di  eventuali  sanzioni  nel
rispetto della disciplina civile, penale e amministrativa. 
    8. Nei casi ritenuti meno gravi  se  non  ricorrono  gli  estremi
dell'illecito disciplinare, il trasgressore viene richiamato  in  via
riservata all'osservanza delle disposizioni violate;  nei  casi  piu'
gravi il richiamo e' trasmesso alle  strutture  universitarie  presso
cui presta servizio il soggetto trasgressore in modo che se ne  tenga
conto nell'ambito dell'esercizio delle  attivita'  istituzionali.  In
particolare, il soggetto trasgressore e' escluso dalle nomine,  dagli
incarichi e da qualunque elezione  o  designazione  presso  organismi
interni all'Ateneo o presso istituzioni esterne per  un  periodo  non
inferiore ad un anno e non superiore a tre anni.