Art. 6. Diritto allo studio 1. L'Universita', in attuazione dei precetti costituzionali, delle vigenti norme di legge in materia e nell'ambito delle proprie competenze, promuove il diritto allo studio e organizza i propri servizi in modo da renderlo effettivo e proficuo. 2. Promuove, soprattutto attraverso l'utilizzo di strategie didattiche basate sulla tecnologia, il successo formativo con percorsi personalizzati, tendenti all'orientamento e alla valorizzazione delle potenzialita' e delle competenze. 3. Adotta le misure necessarie a rendere effettivo il diritto degli studenti disabili a partecipare alle attivita' culturali, didattiche, di ricerca e a fruire dei servizi dell'Ateneo, attraverso la predisposizione di specifiche tecnologie, secondo quanto raccomandato dall'attuale normativa in materia di accessibilita', con particolare riferimento alla legge del 9 gennaio 2004, n. 4. 4. Accoglie i bisogni di formazione della societa' globale e, in particolare, recepisce le istanze della comunita' degli Italiani nel mondo, desiderosi di frequentare un percorso di studi universitari nel Paese di origine. 5. Destina annualmente una quota delle entrate contributive per sostenere gli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi. 6. Attiva servizi ed interventi per il diritto allo studio sulla base di accordi e convenzioni con enti territoriali e non territoriali, anche mediante affidamento in gestione diretta alla stessa Universita'.