(Allegato-art. 6)
                               Art. 6. 
 
 
                         Diritto allo studio 
 
    1. L'Universita',  in  attuazione  dei  precetti  costituzionali,
delle vigenti norme di legge in materia e nell'ambito  delle  proprie
competenze, promuove il diritto allo  studio  e  organizza  i  propri
servizi in modo da renderlo effettivo e proficuo. 
    2.  Promuove,  soprattutto  attraverso  l'utilizzo  di  strategie
didattiche  basate  sulla  tecnologia,  il  successo  formativo   con
percorsi   personalizzati,   tendenti   all'orientamento    e    alla
valorizzazione delle potenzialita' e delle competenze. 
    3. Adotta le misure necessarie a  rendere  effettivo  il  diritto
degli studenti  disabili  a  partecipare  alle  attivita'  culturali,
didattiche, di ricerca e a fruire dei servizi dell'Ateneo, attraverso
la  predisposizione  di   specifiche   tecnologie,   secondo   quanto
raccomandato dall'attuale normativa in materia di accessibilita', con
particolare riferimento alla legge del 9 gennaio 2004, n. 4. 
    4. Accoglie i bisogni di formazione della societa' globale e,  in
particolare, recepisce le istanze della comunita' degli Italiani  nel
mondo, desiderosi di frequentare un percorso  di  studi  universitari
nel Paese di origine. 
    5. Destina annualmente una quota delle entrate  contributive  per
sostenere gli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi. 
    6. Attiva servizi ed interventi per il diritto allo studio  sulla
base  di  accordi  e  convenzioni  con  enti   territoriali   e   non
territoriali, anche mediante affidamento  in  gestione  diretta  alla
stessa Universita'.