Art. 8. Organi dell'Universita' 1. Sono Organi dell'Universita(NOTA1- L'elenco degli organi dell'Universita' e' stato compilato prevedendo, fin dalla prima istanza, piu' di una Facolta'. Nel caso dell'istituzione di una sola Facolta', le diciture espresse al plurale vanno considerate al singolare (esempio: i Direttori = il Direttore, ecc.).): a) Il Consiglio di Amministrazione; b) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione; c) Il Rettore; d) Il Senato Accademico; e) Il Direttore Amministrativo; f) Il Nucleo di Valutazione; g) Il Collegio dei Revisori dei Conti. 2. Costituiscono strutture accademiche e di ricerca: a) i Consigli di Facolta'; b) i Dipartimenti ed i Centri Interdipartimentali; c) i Consigli di Corsi di Laurea. 3. Le assemblee collegiali degli organi dell'Universita' possono avvenire per via telematica ovvero attraverso sistemi di tele/videoconferenza, mediante i quali sia possibile garantire l'identificazione dei partecipanti all'Assemblea.