Art. 9. Composizione e funzionamento del Consiglio di Amministrazione 1. Il Consiglio di Amministrazione e' composto da: a) il Presidente dell'Associazione E.F.I.R.O; b) il Rettore; c) 9 consiglieri designati dall'Associazione E.F.I.R.O. 2. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno, su proposta della Associazione E.F.I.R.O, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Universita' fra i membri nominati dalla stessa Associazione. 3. I componenti del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione del Rettore, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Il Rettore rimane in carica per l'intera durata del suo mandato. 4. Partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione, con funzione di segretario verbalizzante, il Direttore Amministrativo, con voto consultivo. 5. Possono, inoltre essere chiamati a far parte del Consiglio di Amministrazione rappresentanti, in numero non superiore a due, di organismi pubblici e/o privati i quali si impegnano a versare per almeno un triennio un contributo per il funzionamento dell'Universita' di importo determinato con delibera del Consiglio stesso. 6. La mancata designazione di una o piu' rappresentanze non inficia la validita' di costituzione del Consiglio. 7. Il Consiglio di Amministrazione e' validamente costituito quando il numero dei componenti raggiunga la maggioranza semplice. 8. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parita' prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione. 9. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal suo Presidente, ovvero quando ne faccia richiesta la maggioranza dei consiglieri. 10. La convocazione deve riportare l'ordine del giorno ed essere inviata ai componenti del Consiglio almeno 5 giorni prima dell'adunanza con qualunque mezzo scritto, ivi compreso telefax ed e-mail, che dia garanzia dell'avvenuta ricezione; in casi di urgenza e' sufficiente il preavviso di un giorno e per i casi di estrema urgenza «ad horas». 11. Ad ogni scadenza del mandato l'Associazione E.F.I.R.O., almeno un mese prima, attiva le procedure per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione. 12. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione qualora il Presidente ne ravvisi la necessita', possono essere validamente tenute in videoconferenza, teleconferenza, o in audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi detti presupposti, la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.