Art. 2 1. Il Piano di gestione di cui all'art. 1 costituisce stralcio funzionale del Piano di bacino del distretto idrografico pilota del Serchio e ha valore di piano territoriale di settore. 2. Il Piano di gestione citato costituisce lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le misure finalizzate a garantire, per l'ambito territoriale costituito dal distretto idrografico pilota del Serchio il perseguimento degli scopi e degli obiettivi ambientali stabiliti dagli articoli 1 e 4 della direttiva 2000/60/CE. 3. Le amministrazioni e gli enti pubblici si conformano alle disposizioni del Piano di gestione di cui al presente decreto, in conformita' con i commi 4, 5 e 6 dell'art. 65 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. 4. Il Piano di gestione e' riesaminato e aggiornato nei modi e nei tempi previsti dalla direttiva 2000/60/CE. 5. L'Autorita' procedente al termine della fase di partecipazione di cui all'art. 66, comma 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., ha provveduto all'istruttoria delle osservazioni pervenute ed alla conseguente modifica ed integrazione degli elaborati di Piano; 6. L'Autorita' procedente, ai sensi dell'art. 15 comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., prima della presentazione del Piano per l'approvazione ha provveduto alle opportune revisioni dello stesso, tenendo conto delle risultanze del parere motivato di Valutazione Ambientale Strategica. 7. Il Piano di gestione in esame in conformita' con quanto previsto dall'art. 18 del d.lgs. n. 152/2006 ha individuato un piano temporale di attuazione delle fasi di monitoraggio e le risorse necessarie al suo svolgimento, prevedendo rapporti di monitoraggio illustranti i risultati di valutazione, eventuali impatti negativi non previsti e le eventuali misure correttive e indicando la periodicita' con cui tali rapporti verranno prodotti.