Art. 2 1. Il Piano di gestione del bacino idrografico, di cui all'art. 1, costituisce stralcio funzionale del Piano di bacino del distretto idrografico Padano e ha valore di piano territoriale di settore. 2. Il Piano di gestione di cui sopra costituisce lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le misure finalizzate a garantire, per l'ambito territoriale costituito dal distretto idrografico Padano, il perseguimento degli scopi e degli obiettivi ambientali stabiliti dagli articoli 1 e 4 della direttiva 2000/60/CE. 3. Le amministrazioni e gli enti pubblici si conformano alle disposizioni del Piano di gestione di cui al presente decreto, in conformita' con i commi 4, 5 e 6 dell'art. 65 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni. 4. Ai sensi dell'art. 66, punto 2, lettera b) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, ed in relazione a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 381/1974 e dal decreto legislativo n. 463/1999, costituiscono interesse esclusivo della Provincia autonoma di Trento i territori del bacino dei fiumi Chiese e Sarca ricadenti all'interno dei confini provinciali e per i quali valgono le determinazioni assunte nell'ambito del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche, avente valenza di Piano di bacino di rilievo nazionale, opportunamente raccordate ai principi generali ed agli obiettivi previsti dal Piano di gestione di cui al presente decreto. 5. Il Piano di gestione e' riesaminato e aggiornato nei modi e nei tempi previsti dalla direttiva 2000/60/CE. 6. L'Autorita' procedente al termine della fase di partecipazione di cui all'art. 66, comma 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, ha provveduto all'istruttoria delle osservazioni pervenute ed alla conseguente modifica ed integrazione degli elaborati di Piano. 7. L'Autorita' procedente, ai sensi dell'art. 15, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, prima della presentazione del Piano per l'approvazione ha provveduto alle opportune revisioni dello stesso, tenendo conto delle risultanze del parere motivato di Valutazione ambientale strategica.