Art. 2 
 
  1. Il Piano di gestione del bacino idrografico, di cui all'art.  1,
costituisce stralcio funzionale del Piano  di  bacino  del  distretto
idrografico Padano e ha valore di piano territoriale di settore. 
  2. Il Piano di gestione  di  cui  sopra  costituisce  lo  strumento
conoscitivo, normativo e tecnico-operativo  mediante  il  quale  sono
pianificate e  programmate  le  azioni  e  le  misure  finalizzate  a
garantire,  per  l'ambito  territoriale  costituito   dal   distretto
idrografico Padano, il perseguimento degli scopi  e  degli  obiettivi
ambientali stabiliti dagli articoli 1 e 4 della direttiva 2000/60/CE. 
  3. Le amministrazioni  e  gli  enti  pubblici  si  conformano  alle
disposizioni del Piano di gestione di cui  al  presente  decreto,  in
conformita' con i commi 4, 5 e 6 dell'art. 65 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni. 
  4.  Ai  sensi  dell'art.  66,  punto  2,  lettera  b)  del  decreto
legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  e  successive  modifiche   ed
integrazioni, ed in relazione  a  quanto  previsto  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 381/1974 e dal decreto legislativo  n.
463/1999, costituiscono interesse esclusivo della Provincia  autonoma
di Trento i territori del bacino dei fiumi Chiese e  Sarca  ricadenti
all'interno  dei  confini  provinciali  e  per  i  quali  valgono  le
determinazioni   assunte   nell'ambito   del   Piano   generale    di
utilizzazione delle acque  pubbliche,  avente  valenza  di  Piano  di
bacino di rilievo nazionale, opportunamente  raccordate  ai  principi
generali ed agli obiettivi previsti dal Piano di gestione di  cui  al
presente decreto. 
  5. Il Piano di gestione e' riesaminato e aggiornato nei modi e  nei
tempi previsti dalla direttiva 2000/60/CE. 
  6. L'Autorita' procedente al termine della fase  di  partecipazione
di cui all'art. 66, comma 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152  e  successive   modifiche   ed   integrazioni,   ha   provveduto
all'istruttoria delle  osservazioni  pervenute  ed  alla  conseguente
modifica ed integrazione degli elaborati di Piano. 
  7. L'Autorita' procedente, ai  sensi  dell'art.  15,  comma  2  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive  modifiche  ed
integrazioni, prima della presentazione del Piano per  l'approvazione
ha provveduto alle opportune revisioni dello  stesso,  tenendo  conto
delle  risultanze  del  parere  motivato  di  Valutazione  ambientale
strategica.