Art. 4 
 
 
                        Termini di versamento 
 
  1. Il versamento del tributo, della tariffa e  della  maggiorazione
per l'anno di riferimento e' effettuato in quattro rate  trimestrali,
scadenti nei  mesi  di  gennaio,  aprile,  luglio  e  ottobre,  ferma
restando la facolta' del comune di variare la scadenza  e  il  numero
delle rate di versamento. I contribuenti effettuano  il  pagamento  a
partire dal 1° giorno ed entro il  16°  giorno  di  ciascun  mese  di
scadenza delle rate. E' consentito il pagamento  in  unica  soluzione
entro il 16 giugno di ciascun anno. 
  2. Per l'anno 2013, i modelli di bollettino di conto  corrente  dei
cui all'articolo 1, comma  1,  del  presente  decreto  devono  essere
obbligatoriamente utilizzati per il  versamento  della  maggiorazione
standard e dell'ultima rata del tributo.