Art. 4 1. L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha validita' tre anni a decorre dalla data di emanazione del presente decreto. 2. Nel periodo di vigenza dell'autorizzazione "Istituto Nord Ovest Qualita'" restera' iscritto nell'elenco degli organismi privati di controllo di cui all'articolo 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco. 3. Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'articolo 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovra' comunicare all'Autorita' nazionale competente, l'intenzione di confermare "Istituto Nord Ovest Qualita'" o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente alla facolta' di designazione ai sensi dell'art.14, comma 9, della citata legge. 4. Nell'ambito del periodo di validita' della autorizzazione, "Istituto Nord Ovest Qualita'" e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.