Art. 4 
 
  1. L'autorizzazione di cui all'art.  1  ha  validita'  tre  anni  a
decorre dalla data di emanazione del presente decreto. 
  2. Nel periodo di vigenza dell'autorizzazione "Istituto Nord  Ovest
Qualita'" restera' iscritto nell'elenco degli  organismi  privati  di
controllo di cui all'articolo 14, comma 7  della  legge  21  dicembre
1999, n. 526 a meno che non intervengano  motivi  ostativi  alla  sua
iscrizione nel predetto elenco. 
  3. Alla scadenza del terzo  anno  di  autorizzazione,  il  soggetto
legittimato ai  sensi  dell'articolo  14,  comma  8  della  legge  21
dicembre 1999, n.  526,  dovra'  comunicare  all'Autorita'  nazionale
competente, l'intenzione di confermare "Istituto Nord Ovest Qualita'"
o proporre un  nuovo  soggetto  da  scegliersi  tra  quelli  iscritti
nell'elenco di cui all'art. 14, comma  7,  della  legge  21  dicembre
1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente  alla  facolta'  di
designazione ai sensi dell'art.14, comma 9, della citata legge. 
  4. Nell'ambito  del  periodo  di  validita'  della  autorizzazione,
"Istituto Nord Ovest Qualita'" e' tenuto  ad  adempiere  a  tutte  le
disposizioni complementari che l'autorita' nazionale competente,  ove
lo ritenga necessario, decida di impartire.