Art. 5 
 
  1. L'organismo autorizzato "Istituto Nord Ovest Qualita'"  comunica
con immediatezza, e comunque  con  termine  non  superiore  a  trenta
giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo  della
denominazione  "Mela  Rossa  Cuneo"  anche  mediante  immissione  nel
sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto. 
  2. L'organismo autorizzato "Istituto Nord Ovest  Qualita'"  immette
nel  sistema  informatico  del  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali tutti gli elementi  conoscitivi  di  carattere
tecnico e documentale dell'attivita' certificativa. 
  3.  L'organismo  autorizzato   "Istituto   Nord   Ovest   Qualita'"
trasmettera' i  dati  relativi  al  rilascio  delle  attestazioni  di
conformita' all'utilizzo della denominazione  "Mela  Rossa  Cuneo"  a
richiesta del Consorzio di tutela riconosciuto, ai sensi  dell'art.14
della Legge 526/99 e, comunque, in assenza  di  tale  richiesta,  con
cadenza annuale.