Art. 3 
 
  1. Il Capo dell'UTA, per l'esercizio delle proprie  funzioni,  puo'
avvalersi del personale in servizio al 31 dicembre 2012 presso l'UTA,
di  cui  all'art.  15  dell'ordinanza  n.   3920/2011,   nel   limite
complessivo di trentadue unita', ivi inclusi i titolari di  contratti
di collaborazione. 
  2. Il  personale  di  cui  al  comma  1,  dipendente  di  Pubbliche
Amministrazioni, ove non appartenente ai ruoli della  Presidenza  del
Consiglio  dei  Ministri,  viene  posto  in  posizione   di   comando
permanendo i relativi oneri per le competenze fisse  a  carico  delle
Amministrazioni di appartenenza. Per il medesimo personale si applica
il trattamento economico accessorio  previsto  per  il  personale  di
analoga posizione di stato, in  servizio  presso  la  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri, con oneri a  carico  delle  risorse  presenti
sulle contabilita' speciali di cui al successivo art. 4. 
  3. Il Capo dell'UTA puo' altresi' avvalersi  delle  Amministrazioni
pubbliche, anche territoriali, e  dei  mezzi  e  delle  strutture  in
dotazione alle stesse Amministrazioni, previa intesa con le  medesime
e senza nuovi e maggiori oneri. 
  4. L'UTA si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.