Art. 3 1. Il Capo dell'UTA, per l'esercizio delle proprie funzioni, puo' avvalersi del personale in servizio al 31 dicembre 2012 presso l'UTA, di cui all'art. 15 dell'ordinanza n. 3920/2011, nel limite complessivo di trentadue unita', ivi inclusi i titolari di contratti di collaborazione. 2. Il personale di cui al comma 1, dipendente di Pubbliche Amministrazioni, ove non appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, viene posto in posizione di comando permanendo i relativi oneri per le competenze fisse a carico delle Amministrazioni di appartenenza. Per il medesimo personale si applica il trattamento economico accessorio previsto per il personale di analoga posizione di stato, in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con oneri a carico delle risorse presenti sulle contabilita' speciali di cui al successivo art. 4. 3. Il Capo dell'UTA puo' altresi' avvalersi delle Amministrazioni pubbliche, anche territoriali, e dei mezzi e delle strutture in dotazione alle stesse Amministrazioni, previa intesa con le medesime e senza nuovi e maggiori oneri. 4. L'UTA si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.