Art. 11 
 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto si  applicano  ai  progetti
presentati a partire dal giorno successivo alla  pubblicazione  dello
stesso nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 
  2.  Per  il   completamento   degli   adempimenti   connessi   alla
realizzazione  dei  progetti  presentati  in  vigenza  di  precedenti
disposizioni, restano vigenti i criteri e  le  modalita'  procedurali
stabilite dalle disposizioni stesse. 
  3. Le funzioni e i compiti dei comitati previsti dalle disposizioni
abrogate con l'entrata in vigore del presente decreto sono assicurate
dai competenti uffici del Ministero, anche avvalendosi  dei  soggetti
di cui all'art. 6, commi 6 e 7. 
  4. In sede di prima applicazione, entro trenta giorni dalla data di
entrata in  vigore  del  presente  decreto  il  Ministero  istituisce
l'elenco di cui all'art. 6, comma  3,  definendone  i  criteri  e  le
modalita'  di   iscrizione   degli   esperti   nello   stesso.   Sino
all'istituzione  del  suddetto  elenco  e'  mantenuta  l'operativita'
dell'elenco attualmente vigente presso il Ministero. 
  5. La vigenza del presente regime di aiuti di Stato  alla  ricerca,
sviluppo ed innovazione e' fissata al 31 dicembre  2013  in  coerenza
con le disposizioni di cui  alla  richiamata  disciplina  comunitaria
2006/C 323/01 per gli  aiuti  di  Stato  alla  ricerca,  sviluppo  ed
innovazione e all'art. 45 del  Regolamento  (CE)  n.  800/2008  della
Commissione del 6 agosto 2008. 
  Il presente decreto e'  trasmesso  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione ed entra  in  vigore  il  giorno  successivo  alla  sua
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 19 febbraio 2013 
 
                                                 Il Ministro: Profumo 

Registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 2013 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min.  Salute
e del Min. Lavoro, registro n. 6, foglio n. 118