Art. 7 Riparto e assegnazione dei finanziamenti 1. I finanziamenti pubblici statali previsti dall'articolo 14, comma 1, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, possono essere assegnati e utilizzati per il Commissario Unico delegato del Governo per Expo Milano 2015 e per il Commissario Generale di Sezione per il Padiglione Italia entro i limiti dello stretto necessario per il loro funzionamento, nonche' per fronteggiare esigenze non altrimenti risolvibili e sempre che non sussistano altre dotazioni e risorse finanziarie, sia di tipo straordinario sia di origine territoriale. Salvo questa limitata quota, i finanziamenti in oggetto sono erogati direttamente in favore della Societa' EXPO 2015 p.a. o dei soggetti attuatoci degli interventi che la stessa Societa' o il Tavolo Lombardia individuano in accordo con il Commissario Unico, in conformita' a quanto e' stato previsto nel dossier di candidatura presentato al BIE e successive modificazioni e secondo il piano finanziario di cui al presente decreto. 2. La Societa' Expo 2015 p.a. e' autorizzata ad utilizzare le economie di gara nell'ambito del programma delle opere di cui la Societa' e' soggetto attuatore, in relazione a particolari esigenze che dovessero presentarsi prioritariamente nella realizzazione delle opere nonche' per lo svolgimento delle attivita' strettamente necessaria per la gestione dell'Evento, previa attestazione, da parte della Societa', della conclusione delle opere, al fine di accelerare i tempi di esecuzione e fermo restando il tetto complessivo di spesa di cui all'allegato 1 al presente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.