Art. 7 
 
 
              Riparto e assegnazione dei finanziamenti 
 
  1. I finanziamenti  pubblici  statali  previsti  dall'articolo  14,
comma 1, decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto  2008,  n.  133,  possono  essere
assegnati e utilizzati per il Commissario Unico delegato del  Governo
per Expo Milano 2015 e per il Commissario Generale di Sezione per  il
Padiglione Italia entro i limiti dello stretto necessario per il loro
funzionamento,  nonche'  per  fronteggiare  esigenze  non  altrimenti
risolvibili e sempre che non sussistano  altre  dotazioni  e  risorse
finanziarie, sia di tipo straordinario sia di  origine  territoriale.
Salvo questa limitata quota, i finanziamenti in oggetto sono  erogati
direttamente in favore della Societa' EXPO 2015 p.a. o  dei  soggetti
attuatoci degli  interventi  che  la  stessa  Societa'  o  il  Tavolo
Lombardia  individuano  in  accordo  con  il  Commissario  Unico,  in
conformita' a quanto e' stato previsto  nel  dossier  di  candidatura
presentato al BIE e  successive  modificazioni  e  secondo  il  piano
finanziario di cui al presente decreto. 
  2. La Societa' Expo 2015  p.a.  e'  autorizzata  ad  utilizzare  le
economie di gara nell'ambito del programma  delle  opere  di  cui  la
Societa' e' soggetto attuatore, in relazione a  particolari  esigenze
che dovessero presentarsi prioritariamente nella realizzazione  delle
opere  nonche'  per  lo  svolgimento  delle  attivita'   strettamente
necessaria per la gestione dell'Evento, previa attestazione, da parte
della Societa', della conclusione delle opere, al fine di  accelerare
i tempi di esecuzione e fermo restando il tetto complessivo di  spesa
di  cui  all'allegato  1  al  presente  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri.