Art. 2 
 
 
                            Composizione 
 
  1. Il "Comitato"  di  cui  all'art.  1,  presieduto  dal  Capo  del
Dipartimento per la sanita' veterinaria, della sicurezza alimentare e
degli organi collegiali per la tutela della salute e' composto: 
    a)  dai  Direttori  generali   degli   Istituti   Zooprofilattici
Sperimentali; 
    b) dal Direttore della Direzione generale della sanita' animale e
dei farmaci veterinari; 
    c) dal Direttore della  Direzione  generale  per  l'igiene  e  la
sicurezza degli alimenti e la nutrizione; 
    d) dal Direttore della Direzione generale degli organi collegiali
per la tutela della salute; 
    e) dal Direttore della Direzione  generale  della  programmazione
sanitaria. 
  2. Alle sedute del "Comitato"  partecipano  quattro  rappresentanti
delle Regioni, di cui tre  scelti  tra  le  Regioni  aventi  maggiore
estensione territoriale ed uno  scelto  tra  le  Regioni  con  minore
estensione territoriale, designati dalla Conferenza delle  Regioni  e
delle Province autonome di Trento e Bolzano.