Art. 2 Composizione 1. Il "Comitato" di cui all'art. 1, presieduto dal Capo del Dipartimento per la sanita' veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute e' composto: a) dai Direttori generali degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali; b) dal Direttore della Direzione generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari; c) dal Direttore della Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione; d) dal Direttore della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute; e) dal Direttore della Direzione generale della programmazione sanitaria. 2. Alle sedute del "Comitato" partecipano quattro rappresentanti delle Regioni, di cui tre scelti tra le Regioni aventi maggiore estensione territoriale ed uno scelto tra le Regioni con minore estensione territoriale, designati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.