Art. 4 Funzionamento 1. Il "Comitato" si riunisce presso il Dipartimento per la sanita' veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute, di norma una volta ogni due mesi, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata della maggioranza dei Direttori generali degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali. 2. L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno, e' recapitato ai componenti e ai partecipanti del "Comitato" almeno cinque giorni prima della seduta, anche per posta elettronica. 3. Le sedute del "Comitato" sono valide se e' presente almeno la meta' dei componenti. Qualora non sia raggiunto il numero legale per la validita' della seduta, il Presidente procede ad aggiornare la riunione ad altra data. 4. Il " Comitato" acquisisce le valutazioni dei rappresentanti regionali, qualora richieste dal Comitato stesso o dai singoli rappresentanti, sugli argomenti posti all'ordine del giorno. 5. Le funzioni di segreteria del " Comitato" sono svolte da un funzionario amministrativo, in servizio presso il Dipartimento per la sanita' veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute. Della seduta di riunione e' redatto verbale. I verbali del "Comitato", redatti dal segretario, sono sottoscritti dal presidente e dal segretario ed approvati dai componenti. 6. L'ordine dei lavori del "Comitato" viene definito dal presidente, anche sulla base delle proposte dei componenti.