Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3 del  medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )) 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche e integrazioni  all'articolo  3-ter  del  decreto-legge  22
  dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
  17 febbraio 2012, n. 9 
 
  1. All'articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011,  n.  211,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «Il termine per il completamento»  sono
sostituite dalle seguenti: «Il completamento» e le parole:  «e  fatto
salvo quanto stabilito nei commi seguenti, e' fissato al 1°  febbraio
2013» sono sostituite dalle seguenti: «e' disciplinato ai  sensi  dei
commi seguenti»; 
    b) al comma 4, le parole: «A decorrere dal 31  marzo  2013»  sono
sostitute  dalle  seguenti:  «Dal  1°  aprile   2014   gli   ospedali
psichiatrici giudiziari sono chiusi e»; 
    c) al comma 6, alla fine del secondo periodo  sono  soppresse  le
seguenti  parole:  «,  che  deve  consentire  la  realizzabilita'  di
progetti terapeutico-riabilitativi individuali»  e  dopo  il  secondo
periodo e' inserito il seguente: «Il programma, oltre agli interventi
strutturali, prevede attivita' volte progressivamente a  incrementare
la realizzazione dei percorsi terapeutico  riabilitativi  di  cui  al
comma 5, (( definendo prioritariamente tempi certi e impegni  precisi
per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, prevedendo
la dimissione di tutte le persone internate per le quali  l'autorita'
giudiziaria  abbia  gia'  escluso  o  escluda  la  sussistenza  della
pericolosita' sociale, con l'obbligo per le aziende sanitarie  locali
di presa in carico all'interno di progetti  terapeutico-riabilitativi
individuali che assicurino il diritto alle cure  e  al  reinserimento
sociale, nonche' a  favorire  l'esecuzione  di  misure  di  sicurezza
alternative  al  ricovero  in  ospedale  psichiatrico  giudiziario  o
all'assegnazione a casa di cura e custodia»; )) 
    d) al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «dal comma 5»  sono
inserite le seguenti: «e dal terzo periodo del comma 6»; 
    (( d-bis) dopo il comma 8 e' inserito il seguente: 
  «8-bis. Entro il 30 novembre 2013 il Ministro  della  salute  e  il
Ministro  della  giustizia  comunicano  alle  competenti  Commissioni
parlamentari lo stato di attuazione dei programmi regionali,  di  cui
al comma 6,  relativi  al  superamento  degli  ospedali  psichiatrici
giudiziari e in particolare il grado di effettiva presa in carico dei
malati da parte dei dipartimenti di salute mentale e del  conseguente
avvio dei programmi di cura e di reinserimento sociale»; )) 
    e) il comma 9 e' sostituto dal seguente: «9. Nel caso di  mancata
presentazione del programma di cui al comma 6 entro il termine del 15
maggio 2013, ovvero di mancato rispetto del termine di  completamento
del predetto programma, il Governo, in attuazione  dell'articolo  120
della Costituzione e nel  rispetto  dell'articolo  8  della  legge  5
giugno  2003,  n.  131,  provvede  in  via  sostitutiva  al  fine  di
assicurare piena esecuzione a quanto previsto dal comma 4.  Nel  caso
di ricorso alla predetta procedura il Consiglio dei Ministri, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  nomina  commissario  la
stessa persona per tutte le regioni per le quali si rendono necessari
gli interventi sostitutivi.». 
  2. Resta fermo il riparto di fondi tra le regioni di cui al decreto
del Ministro della salute 28 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 2013. 
  3. Agli oneri derivanti dalla proroga prevista dal comma 1, lettera
b), nel limite di 4,5 milioni di  euro  per  l'anno  2013  e  di  1,5
milioni di euro per  il  2014  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa  di  cui  all'articolo  3-ter,
comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n.  9,  come  modificato
dal comma 1,  lettera  d).  Le  relative  risorse  sono  iscritte  al
pertinente programma dello stato di previsione  del  Ministero  della
giustizia per gli anni 2013 e 2014. Il Ministro dell'economia e delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  proprio  decreto,   le
occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministro dell'economia e  delle
finanze e' autorizzato, altresi', ad apportare, con proprio  decreto,
la  conseguente  rideterminazione  proporzionale  al  riparto   delle
risorse finanziarie del Fondo sanitario nazionale 2013, pari ad  euro
55 milioni effettuato dal CIPE nella seduta dell'8 marzo 2013. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo   dell'articolo   3-ter   del
          decreto-legge 22 dicembre 2011,  n.  211,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  17  febbraio   2012,   n.   9
          (Interventi  urgenti  per  il  contrasto   della   tensione
          detentiva determinata dal sovraffollamento delle  carceri),
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 3-ter (Disposizioni per il definitivo superamento
          degli   ospedali   psichiatrici   giudiziari).  -   1.   Il
          completamento del processo di  superamento  degli  ospedali
          psichiatrici giudiziari gia' previsto dall'allegato  C  del
          decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile
          2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  126  del  30
          maggio  2008,  e  dai  conseguenti  accordi  sanciti  dalla
          Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  nelle  sedute  del  20
          novembre 2008, 26 novembre 2009 e 13 ottobre 2011,  secondo
          le modalita' previste dal citato decreto e  dai  successivi
          accordi e' disciplinato ai sensi dei commi seguenti. 
              2. Entro il 31 marzo 2012, con decreto  di  natura  non
          regolamentare  del  Ministro  della  salute,  adottato   di
          concerto con il Ministro della giustizia, d'intesa  con  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano  ai
          sensi dell'articolo 3 del  decreto  legislativo  28  agosto
          1997, n. 281, sono  definiti,  ad  integrazione  di  quanto
          previsto dal decreto del  Presidente  della  Repubblica  14
          gennaio 1997, pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20  febbraio  1997,  ulteriori
          requisiti strutturali, tecnologici e  organizzativi,  anche
          con  riguardo  ai  profili  di  sicurezza,  relativi   alle
          strutture destinate  ad  accogliere  le  persone  cui  sono
          applicate le misure di sicurezza del ricovero  in  ospedale
          psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura
          e custodia. 
              3. Il decreto  di  cui  al  comma  2  e'  adottato  nel
          rispetto dei seguenti criteri: 
                a) esclusiva  gestione  sanitaria  all'interno  delle
          strutture; 
                b) attivita' perimetrale di sicurezza e di  vigilanza
          esterna, ove necessario in relazione  alle  condizioni  dei
          soggetti interessati, da svolgere nel limite delle  risorse
          umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
          vigente; 
                c)   destinazione   delle   strutture   ai   soggetti
          provenienti,  di  norma,  dal   territorio   regionale   di
          ubicazione delle medesime. 
              4.  Dal  1°  aprile  2014  gli  ospedali   psichiatrici
          giudiziari  sono  chiusi  e  le  misure  di  sicurezza  del
          ricovero   in   ospedale   psichiatrico    giudiziario    e
          dell'assegnazione a casa di cura e custodia  sono  eseguite
          esclusivamente all'interno delle strutture sanitarie di cui
          al comma 2, fermo restando che le persone che hanno cessato
          di  essere  socialmente  pericolose  devono  essere   senza
          indugio dimesse e prese  in  carico,  sul  territorio,  dai
          Dipartimenti di salute mentale. 
              5. Per la realizzazione di quanto previsto dal comma 1,
          in   deroga   alle   disposizioni   vigenti   relative   al
          contenimento della spesa di  personale,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di  Bolzano,  comprese  anche
          quelle che  hanno  sottoscritto  i  piani  di  rientro  dai
          disavanzi sanitari, previa valutazione e autorizzazione del
          Ministro della salute assunta di concerto con  il  Ministro
          per la pubblica amministrazione e la semplificazione e  del
          Ministro dell'economia e delle  finanze,  possono  assumere
          personale  qualificato  da  dedicare  anche   ai   percorsi
          terapeutico  riabilitativi  finalizzati   al   recupero   e
          reinserimento sociale dei  pazienti  internati  provenienti
          dagli ospedali psichiatrici giudiziari. 
              6.  Per  la  copertura  degli  oneri  derivanti   dalla
          attuazione  del  presente  articolo,   limitatamente   alla
          realizzazione   e   riconversione   delle   strutture,   e'
          autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2012
          e 60 milioni di euro per l'anno 2013. Le predette  risorse,
          in  deroga  alla  procedura  di  attuazione  del  programma
          pluriennale di interventi  di  cui  all'articolo  20  della
          legge 11 marzo 1988, n. 67, sono ripartite tra le  regioni,
          con decreto del Ministro della salute, di concerto  con  il
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  previa  intesa
          sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, ed assegnate alla singola regione con decreto  del
          Ministro della salute  di  approvazione  di  uno  specifico
          programma di utilizzo proposto dalla medesima  regione.  Il
          programma,  oltre  agli  interventi  strutturali,   prevede
          attivita'  volte   progressivamente   a   incrementare   la
          realizzazione dei percorsi terapeutico-riabilitativi di cui
          al  comma  5,  definendo  prioritariamente  tempi  certi  e
          impegni  precisi  per   il   superamento   degli   ospedali
          psichiatrici giudiziari, prevedendo la dimissione di  tutte
          le persone internate per le quali  l'autorita'  giudiziaria
          abbia  gia'  escluso  o  escluda   la   sussistenza   della
          pericolosita'  sociale,  con  l'obbligo  per   le   aziende
          sanitarie locali di presa in carico all'interno di progetti
          terapeutico-riabilitativi  individuali  che  assicurino  il
          diritto alle cure e al  reinserimento  sociale,  nonche'  a
          favorire l'esecuzione di misure di sicurezza alternative al
          ricovero   in   ospedale   psichiatrico    giudiziario    o
          all'assegnazione a casa di cura e custodia.  All'erogazione
          delle risorse si provvede  per  stati  di  avanzamento  dei
          lavori. Per le province autonome di Trento e di Bolzano  si
          applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 109,
          della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Agli oneri  derivanti
          dal presente comma si provvede, quanto a 60 milioni di euro
          per l'anno 2012, utilizzando quota parte delle  risorse  di
          cui al citato articolo 20  della  legge  n.  67  del  1988;
          quanto ad ulteriori 60 milioni di  euro  per  l'anno  2012,
          mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   di   cui
          all'articolo  7-quinquies  del  decreto-legge  10  febbraio
          2009, n. 5, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  9
          aprile 2009, n. 33; quanto a 60 milioni di euro per  l'anno
          2013, mediante corrispondente riduzione del  Fondo  di  cui
          all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio  2011,
          n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
          2011, n. 111. 
              7. Al fine di concorrere alla copertura degli oneri per
          l'esercizio delle attivita' di cui al comma 1 nonche' degli
          oneri derivanti dal comma 5 e dal terzo periodo  del  comma
          6, e' autorizzata la spesa nel limite  massimo  complessivo
          di 38 milioni di euro per l'anno 2012 e 55 milioni di  euro
          annui a decorrere dall'anno 2013. Agli oneri derivanti  dal
          presente comma si provvede: 
                a) quanto a 7  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno  2012,  mediante  riduzione  degli   stanziamenti
          relativi alle spese rimodulabili di  cui  all'articolo  21,
          comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n.  196,
          dei programmi del Ministero degli affari esteri; 
                b) quanto a 24 milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno   2012,   mediante    corrispondente    riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  2,  comma
          361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
                c) quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2012 e a  24
          milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013,  mediante
          riduzione   degli   stanziamenti   relativi   alle    spese
          rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5,  lettera  b),
          della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  dei  programmi  del
          Ministero della giustizia. 
              8.   Il   Comitato   permanente   per    la    verifica
          dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui
          all'articolo 9 dell'intesa tra lo Stato, le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005,
          provvede al monitoraggio e  alla  verifica  dell'attuazione
          del presente articolo. 
              8-bis.Entro il  30  novembre  2013  il  Ministro  della
          salute  e  il  Ministro  della  giustizia  comunicano  alle
          competenti Commissioni parlamentari lo stato di  attuazione
          dei programmi regionali, di cui al  comma  6,  relativi  al
          superamento degli ospedali  psichiatrici  giudiziari  e  in
          particolare il grado  di  effettiva  presa  in  carico  dei
          malati da parte dei dipartimenti di salute  mentale  e  del
          conseguente avvio dei programmi di cura e di  reinserimento
          sociale. 
              9. Nel caso di mancata presentazione del  programma  di
          cui al comma 6 entro il termine del 15 maggio 2013,  ovvero
          di  mancato  rispetto  del  termine  di  completamento  del
          predetto programma, il Governo, in attuazione dell'articolo
          120 della Costituzione e  nel  rispetto  dell'  articolo  8
          della  legge  5  giugno  2003,  n.  131,  provvede  in  via
          sostitutiva al fine di assicurare piena esecuzione a quanto
          previsto dal comma 4. Nel caso  di  ricorso  alla  predetta
          procedura il Consiglio dei Ministri, sentita la  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province  autonome  di  Trento   e   di   Bolzano,   nomina
          commissario la stessa persona per tutte le regioni  per  le
          quali si rendono necessari gli interventi sostitutivi. 
              10. A seguito dell'attuazione del presente articolo  la
          destinazione  dei   beni   immobili   degli   ex   ospedali
          psichiatrici giudiziari  e'  determinata  d'intesa  tra  il
          Dipartimento   dell'amministrazione    penitenziaria    del
          Ministero della  giustizia,  l'Agenzia  del  demanio  e  le
          regioni ove gli stessi sono ubicati.». 
              Si   riporta   il   testo   dell'articolo   120   della
          Costituzione: 
              «Art. 120.  La  Regione  non  puo'  istituire  dazi  di
          importazione o esportazione o transito tra le Regioni,  ne'
          adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo  la
          libera circolazione delle  persone  e  delle  cose  tra  le
          Regioni, ne' limitare l'esercizio del diritto al lavoro  in
          qualunque parte del territorio nazionale. 
              Il Governo puo' sostituirsi  a  organi  delle  Regioni,
          delle Citta' metropolitane, delle Province e dei Comuni nel
          caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali
          o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave  per
          l'incolumita' e la sicurezza  pubblica,  ovvero  quando  lo
          richiedono la tutela dell'unita'  giuridica  o  dell'unita'
          economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali
          delle prestazioni concernenti i diritti civili  e  sociali,
          prescindendo dai confini territoriali dei  governi  locali.
          La legge definisce le procedure  atte  a  garantire  che  i
          poteri  sostitutivi  siano  esercitati  nel  rispetto   del
          principio  di  sussidiarieta'  e  del  principio  di  leale
          collaborazione.». 
              Si riporta il  testo  dell'articolo  8  della  legge  5
          giugno  2003,  n.  131  (Disposizioni   per   l'adeguamento
          dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost.  18  ottobre
          2001, n. 3): 
              «Art.   8   (Attuazione   dell'articolo    120    della
          Costituzione sul potere sostitutivo). - 1. Nei casi  e  per
          le finalita' previsti  dall'articolo  120,  secondo  comma,
          della  Costituzione,  il  Presidente  del   Consiglio   dei
          ministri, su proposta del Ministro competente per  materia,
          anche su iniziativa delle  Regioni  o  degli  enti  locali,
          assegna  all'ente  interessato  un  congruo   termine   per
          adottare  i  provvedimenti  dovuti  o  necessari;   decorso
          inutilmente  tale  termine,  il  Consiglio  dei   ministri,
          sentito l'organo  interessato,  su  proposta  del  Ministro
          competente o del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
          adotta i provvedimenti necessari, anche  normativi,  ovvero
          nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio
          dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale
          della Regione interessata al provvedimento. 
              2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si  renda
          necessario al fine di porre rimedio alla  violazione  della
          normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti  di  cui
          al comma 1 sono adottati su  proposta  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri o  del  Ministro  per  le  politiche
          comunitarie  e  del  Ministro   competente   per   materia.
          L'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e' abrogato. 
              3. Fatte salve le competenze delle  Regioni  a  statuto
          speciale,  qualora  l'esercizio  dei   poteri   sostitutivi
          riguardi Comuni, Province o Citta' metropolitane, la nomina
          del  commissario  deve  tenere  conto   dei   principi   di
          sussidiarieta' e di leale  collaborazione.  Il  commissario
          provvede,  sentito  il  Consiglio  delle  autonomie  locali
          qualora tale organo sia stato istituito. 
              4. Nei casi di assoluta urgenza,  qualora  l'intervento
          sostitutivo  non  sia  procrastinabile  senza  mettere   in
          pericolo le  finalita'  tutelate  dall'articolo  120  della
          Costituzione, il Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
          Ministro competente, anche su iniziativa  delle  Regioni  o
          degli enti locali, adotta i  provvedimenti  necessari,  che
          sono    immediatamente    comunicati    alla     Conferenza
          Stato-Regioni o alla Conferenza  Stato-Citta'  e  autonomie
          locali,  allargata  ai   rappresentanti   delle   Comunita'
          montane, che possono chiederne il riesame. 
              5.   I   provvedimenti   sostitutivi   devono    essere
          proporzionati alle finalita' perseguite. 
              6. Il Governo puo' promuovere la stipula di  intese  in
          sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
          dirette  a  favorire  l'armonizzazione   delle   rispettive
          legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
          conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e'  esclusa
          l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle  materie  di  cui
          all'articolo 117, terzo e quarto comma, della  Costituzione
          non possono essere adottati gli  atti  di  indirizzo  e  di
          coordinamento di cui all'articolo 8 della  legge  15  marzo
          1997, n. 59, e all'articolo 4 del  decreto  legislativo  31
          marzo 1998, n. 112.».