Art. 2 
 
Impiego di medicinali per terapie  avanzate  preparati  su  base  non
  ripetitiva  e  impiego  terapeutico  dei  medicinali  sottoposti  a
  sperimentazione clinica 
 
  1. (Soppresso). 
  2. Le strutture pubbliche in cui sono stati avviati,  anteriormente
alla data di entrata in vigore del presente decreto,  trattamenti  su
singoli pazienti con  medicinali  per  terapie  avanzate  a  base  di
cellule  staminali  mesenchimali,  ((  lavorati  in   laboratori   di
strutture pubbliche e secondo procedure  idonee  alla  lavorazione  e
alla conservazione di cellule  e  tessuti  ))  possono  completare  i
trattamenti   medesimi,   sotto   la   responsabilita'   del   medico
prescrittore,  nell'ambito  delle  risorse  finanziarie   disponibili
secondo la normativa vigente. 
  (( 2-bis.  Il  Ministero  della  salute,  avvalendosi  dell'Agenzia
italiana del farmaco e del Centro  nazionale  trapianti  promuove  lo
svolgimento di una sperimentazione clinica, coordinata  dall'Istituto
superiore di sanita', condotta anche in deroga alla normativa vigente
e da completarsi entro 18  mesi  a  decorrere  dal  1°  luglio  2013,
concernente l'impiego di medicinali per terapie avanzate  a  base  di
cellule   staminali   mesenchimali,   utilizzate   nell'ambito    dei
trattamenti di cui al comma 2,a condizione che i predetti medicinali,
per quanto attiene alla sicurezza del paziente,  siano  preparati  in
conformita' alle linee guida di cui all'articolo  5  del  regolamento
(CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  13
novembre 2007. Al fine di garantire la ripetibilita' delle terapie di
cui  al  primo  periodo,  le  modalita'  di  preparazione  sono  rese
disponibili all'Agenzia italiana del farmaco e all'Istituto superiore
di sanita'. L'Istituto superiore di sanita' fornisce un  servizio  di
consulenza multidisciplinare di alta specializzazione per i  pazienti
arruolati. L'Istituto superiore di sanita' e l'Agenzia  italiana  del
farmaco curano la valutazione  della  predetta  sperimentazione.  Per
l'attuazione della  sperimentazione  di  cui  al  primo  periodo,  il
Comitato  interministeriale  per  la  programmazione  economica,   in
attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge 23  dicembre  1996,
n. 662, vincola, fino a 1 milione di euro  per  l'anno  2013  e  a  2
milioni di euro per  l'anno  2014,  una  quota  del  Fondo  sanitario
nazionale, su proposta del Ministro della salute, di concerto con  il
Ministro dell'economia e delle finanze,  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano.  Si  applicano,  in  quanto
compatibili, le disposizioni di cui al  decreto  del  Ministro  della
salute 17 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  43
del 22 febbraio 2005. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. )) 
  3.  Si  considerano  avviati,  ai  sensi  del  comma  2,  anche   i
trattamenti  in  relazione  ai  quali  sia  stato  praticato,  presso
strutture pubbliche, il  prelievo  dal  paziente  o  da  donatore  di
cellule destinate all'uso terapeutico e quelli che siano  stati  gia'
ordinati dall'autorita' giudiziaria. 
  (( 4. Le strutture di cui al comma 2 e  quelle  che  effettuano  la
sperimentazione ai sensi  del  comma  2-bis  assicurano  la  costante
trasmissione all'Agenzia italiana del farmaco, all'Istituto superiore
di sanita', al Centro  nazionale  trapianti  ed  al  Ministero  della
salute di informazioni dettagliate sulle indicazioni terapeutiche per
le quali e' stato avviato il trattamento, sullo stato di  salute  dei
pazienti e su ogni altro elemento utile alla valutazione degli  esiti
e  degli  eventi  avversi,  con  modalita'  tali  da   garantire   la
riservatezza dell'identita' dei pazienti. 
  4-bis. Il Ministero della salute, almeno  con  cadenza  semestrale,
trasmette alle competenti Commissioni parlamentari ed alla Conferenza
delle regioni e delle province autonome di Trento  e  di  Bolzano  la
documentazione di cui  al  comma  4  ed  una  relazione  sugli  esiti
dell'attivita' di controllo, valutazione  e  monitoraggio  svolta  ai
sensi del  presente  articolo  nonche'  sull'utilizzo  delle  risorse
stanziate per la sperimentazione di cui al comma 2-bis. 
  4-ter.  Presso  il  Ministero  della   salute   e'   istituito   un
Osservatorio   sulle   terapie   avanzate   con   cellule   staminali
mesenchimali con compiti consultivi e di proposta,  di  monitoraggio,
di garanzia della trasparenza delle informazioni e  delle  procedure,
presieduto dal medesimo Ministro o da un suo delegato e  composto  da
esperti  e  da  rappresentanti  di   associazioni   interessate.   Ai
componenti dell'Osservatorio non sono corrisposti gettoni,  compensi,
rimborsi  di  spese  o  altri  emolumenti  comunque  denominati.   Al
funzionamento dell'Osservatorio si provvede nell'ambito delle risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a  legislazione  vigente
e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 5  del  regolamento
          (CE) n.  1394/2007  sui  medicinali  per  terapie  avanzate
          recante  modifica  della   direttiva   2001/83/CE   e   del
          regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio del 13 novembre 2007: 
              «Art. 5  (Buone  prassi  di  fabbricazione).  -  Previa
          consultazione dell'Agenzia, la  Commissione  elabora  linee
          guida  consone  ai   principi   delle   buone   prassi   di
          fabbricazione  e  proprie  dei   medicinali   per   terapie
          avanzate.». 
              Si riporta il testo dell'articolo 1,  comma  34,  della
          legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione
          della finanza pubblica): 
              «Art.  1  (Misure  in  materia  di  sanita',   pubblico
          impiego, istruzione, finanza regionale e locale, previdenza
          e assistenza). - (Omissis). 
              34. Ai fini della determinazione della quota capitaria,
          in sede di ripartizione del Fondo sanitario  nazionale,  ai
          sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 30
          dicembre 1992,  n.  502,  e  successive  modificazioni,  il
          Comitato interministeriale per la programmazione  economica
          (CIPE), su proposta del Ministro  della  sanita',  d'intesa
          con la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,
          le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
          stabilisce i  pesi  da  attribuire  ai  seguenti  elementi:
          popolazione residente, frequenza dei consumi  sanitari  per
          eta' e per sesso, tassi di  mortalita'  della  popolazione,
          indicatori relativi a particolari  situazioni  territoriali
          ritenuti utili al fine di definire i bisogni sanitari delle
          regioni ed indicatori epidemiologici territoriali. Il CIPE,
          su proposta del Ministro della  sanita',  d'intesa  con  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, puo'
          vincolare  quote  del  Fondo   sanitario   nazionale   alla
          realizzazione di specifici obiettivi  del  Piano  sanitario
          nazionale, con priorita' per i progetti sulla tutela  della
          salute  materno-infantile,  della  salute  mentale,   della
          salute degli anziani nonche' per  quelli  finalizzati  alla
          prevenzione,  e  in  particolare  alla  prevenzione   delle
          malattie ereditarie. Nell'ambito  della  prevenzione  delle
          malattie infettive nell'infanzia  le  regioni,  nell'ambito
          delle loro  disponibilita'  finanziarie,  devono  concedere
          gratuitamente   i   vaccini   per   le   vaccinazioni   non
          obbligatorie     quali     antimorbillosa,     antirosolia,
          antiparotite e antihaemophulius influenza e tipo  B  quando
          queste vengono  richieste  dai  genitori  con  prescrizione
          medica. Di tale norma possono  usufruire  anche  i  bambini
          extracomunitari non residenti sul territorio nazionale.». 
              Il decreto del Ministro della salute 17 dicembre  2004,
          reca: «Prescrizioni e  condizioni  di  carattere  generale,
          relative all'esecuzione delle sperimentazioni cliniche  dei
          medicinali, con particolare riferimento a  quelle  ai  fini
          del  miglioramento  della  pratica  clinica,  quale   parte
          integrante dell'assistenza sanitaria.».