Art. 2 
 
  1. Ai  lavoratori  di  cui  alle  categorie  indicate  in  premessa
continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di  requisiti  di
accesso e di regime delle decorrenze  vigenti  prima  della  data  di
entrata  in  vigore  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
ancorche' maturino il requisito per il pensionamento  successivamente
al 31 dicembre 2011, che versano nelle seguenti condizioni: 
    a) lettera a) del citato art. 1 c. 231 
    lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il  30  settembre
2012 e collocati in mobilita' ordinaria o  in  deroga  a  seguito  di
accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre
2011, e che abbiano perfezionato i  requisiti  utili  al  trattamento
pensionistico  entro  il  periodo  di  fruizione  dell'indennita'  di
mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge  23  luglio
1991, n. 223, ovvero durante il periodo di godimento  dell'indennita'
di mobilita' in deroga e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014; 
    b) lettera b) del citato art. 1 c. 231 
    lavoratori  autorizzati  alla   prosecuzione   volontaria   della
contribuzione entro il 4 dicembre  2011,  con  almeno  un  contributo
volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore
del  decreto  legge  6  dicembre  2011,  n.   201,   convertito   con
modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ancorche' abbiano
svolto, successivamente alla  medesima  data  del  4  dicembre  2011,
qualsiasi  attivita',  non  riconducibile  a   rapporto   di   lavoro
dipendente  a  tempo   indeterminato   dopo   l'autorizzazione   alla
prosecuzione volontaria, a condizione che: 
      1) abbiano conseguito successivamente alla data del 4  dicembre
2011 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attivita' non
superiore a euro 7.500 annui; 
      2) perfezionino i requisiti utili a  comportare  la  decorrenza
del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo
alla data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011,  n.
201, convertito con modificazioni dalla legge 22  dicembre  2011,  n.
214; 
    c) lettera c) del citato art. 1 c. 231 
    ai lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30
giugno 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche  ai
sensi degli articoli 410, 411 e 412 del codice  di  procedura  civile
ovvero in applicazione di accordi collettivi di  incentivo  all'esodo
stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu'  rappresentative
a livello nazionale entro il  31  dicembre  2011,  ancorche'  abbiano
svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attivita' non  riconducibile  a
rapporto di lavoro dipendente a  tempo  indeterminato,  a  condizione
che: 
      1) abbiano conseguito successivamente alla data del  30  giugno
2012 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attivita' non
superiore a euro 7.500; 
      2) perfezionino i requisiti utili a  comportare  la  decorrenza
del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo
alla data di entrata in vigore del decreto legge  n.  201  del  2011,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011; 
    d) lettera d) del citato art. 1 c. 231 
    ai lavoratori  autorizzati  alla  prosecuzione  volontaria  della
contribuzione entro il 4  dicembre  2011  e  collocati  in  mobilita'
ordinaria alla predetta data,  i  quali,  in  quanto  fruitori  della
relativa indennita', devono  attendere  il  termine  della  fruizione
della  stessa  per  poter  effettuare  il  versamento  volontario,  a
condizione  che  perfezionino  i  requisiti  utili  a  comportare  la
decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese
successivo alla data di entrata in vigore del  decreto-legge  n.  201
del 2011, convertito con, modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.