Art. 5 1. I soggetti di cui alla lettera c) dell'articolo 2 del presente decreto, presentano istanza di accesso ai benefici di cui all'articolo 1, comma 231, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 corredata dall'accordo che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro secondo le seguenti modalita': a) nel caso in cui si tratti di soggetti cessati in ragione di accordi ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, l'istanza e' presentata alla Direzione Territoriale del lavoro innanzi alla quale detti accordi sono stati sottoscritti; b) in tutti gli altri casi, l'istanza e' presentata alla Direzione Territoriale del Lavoro competente in base alla residenza del lavoratore cessato. 2. Le istanze di cui al presente articolo devono essere presentate entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.