Art. 5 
 
  1. I soggetti di cui alla lettera c) dell'articolo 2  del  presente
decreto,  presentano  istanza  di  accesso   ai   benefici   di   cui
all'articolo 1, comma 231, della  legge  24  dicembre  2012,  n.  228
corredata dall'accordo che ha dato luogo alla cessazione del rapporto
di lavoro secondo le seguenti modalita': 
    a) nel caso in cui si tratti di soggetti cessati  in  ragione  di
accordi ai sensi degli articoli 410, 411  e  412-ter  del  codice  di
procedura civile, l'istanza e' presentata alla Direzione Territoriale
del lavoro innanzi alla quale detti accordi sono stati sottoscritti; 
    b)  in  tutti  gli  altri  casi,  l'istanza  e'  presentata  alla
Direzione Territoriale del Lavoro competente in base  alla  residenza
del lavoratore cessato. 
  2. Le istanze di cui al presente articolo devono essere  presentate
entro 120 giorni dalla data di  pubblicazione  del  presente  decreto
nella Gazzetta Ufficiale.