Art. 7 
 
  1. Le decisioni di accoglimento emesse  dalle  Commissioni  di  cui
all'articolo 6, comma 1, del presente decreto vengono comunicate  con
tempestivita' all'INPS, anche con modalita' telematica. 
  2. Avverso i provvedimenti delle Commissioni di cui all'articolo 6,
comma 1, del presente decreto l'interessato puo' presentare  riesame,
entro 30 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, innanzi  alla
Direzione Territoriale del Lavoro  presso  cui  e'  stata  presentata
l'istanza.