Art. 8 
 
  1. I soggetti di cui alle lettere  b)  e  d)  dell'articolo  2  del
presente decreto, presentano all'Inps istanza di accesso ai  benefici
di cui all'articolo 1, comma 231, della legge 24  dicembre  2012,  n.
228 entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto
sulla Gazzetta Ufficiale.