Art. 2 
 
 
                             Fonte dati 
 
  1. L'Agenzia italiana del farmaco rende noto all'inizio di  ciascun
anno e, in sede di prima applicazione, entro il  30  giugno  2013,  i
valori  di  spesa  del  Servizio  sanitario  nazionale  rilevati  nei
precedenti tre anni attraverso il flusso dell'Osservatorio  nazionale
sull'impiego  dei  medicinali  (OSMED)  per  la  spesa   farmaceutica
convenzionata  e  il  flusso  tracciabilita'  del  farmaco   per   la
distribuzione diretta e per la spesa ospedaliera, per le molecole  in
scadenza brevettuale nell'anno in corso e  nei  successivi  due  anni
solari, indicate nell'elenco pubblicato dal Ministero dello  sviluppo
economico  di  cui  all'art.  11,  comma  1,  ultimo   periodo,   del
decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni
dalla legge 8 novembre 2012, n. 189. 
  2.  Per  conoscere  i  valori  di  spesa  del  Servizio   sanitario
nazionale, rilevati attraverso il flusso dell'Osservatorio  nazionale
sull'impiego  dei  medicinali  (OSMED)  per  la  spesa   farmaceutica
convenzionata  e  il  flusso  tracciabilita'  del  farmaco   per   la
distribuzione diretta e per la spesa ospedaliera, per le molecole con
scadenza brevettuale diversa da quella di cui al comma  1,  l'azienda
interessata puo' fare espressa  richiesta  all'Agenzia  italiana  del
farmaco.