Art. 4 1. L'autorizzazione di cui al presente decreto sara' valida fino all'approvazione del nuovo piano dei controlli da adeguare a seguito della registrazione da parte dell'Organismo comunitario o decadra' nel momento in cui gli Organi comunitari dovessero respingere l'istanza di registrazione. 2. Nel periodo di vigenza dell'autorizzazione "CSQA Certificazioni Srl" restera' iscritto nell'elenco degli organismi privati di controllo di cui all'art. 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco. 3. Nell'ambito del periodo di validita' della autorizzazione, "CSQA Certificazioni Srl" e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.