Art. 4 
 
  1. L'autorizzazione di cui al presente decreto  sara'  valida  fino
all'approvazione del nuovo piano dei controlli da adeguare a  seguito
della registrazione da parte dell'Organismo  comunitario  o  decadra'
nel  momento  in  cui  gli  Organi  comunitari  dovessero  respingere
l'istanza di registrazione. 
  2. Nel periodo di vigenza dell'autorizzazione "CSQA  Certificazioni
Srl"  restera'  iscritto  nell'elenco  degli  organismi  privati   di
controllo di cui all'art. 14, comma 7 della legge 21  dicembre  1999,
n.  526  a  meno  che  non  intervengano  motivi  ostativi  alla  sua
iscrizione nel predetto elenco. 
  3. Nell'ambito del periodo di validita' della autorizzazione, "CSQA
Certificazioni Srl" e' tenuto ad adempiere a  tutte  le  disposizioni
complementari che l'autorita' nazionale competente,  ove  lo  ritenga
necessario, decida di impartire.