Art. 5 
 
  1. "CSQA Certificazioni Srl" comunica con immediatezza, e  comunque
con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni
di conformita' all'utilizzo della denominazione  "Strachitunt"  anche
mediante immissione  nel  sistema  informatico  del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali delle quantita' certificate
e degli aventi diritto. 
  2. "CSQA Certificazioni Srl" immette nel  sistema  informatico  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali  tutti  gli
elementi   conoscitivi   di   carattere   tecnico    e    documentale
dell'attivita' certificativa. 
  3. "CSQA  Certificazioni  Srl"  trasmettera'  i  dati  relativi  al
rilascio  delle  attestazioni  di  conformita'   all'utilizzo   della
denominazione "Strachitunt"  a  richiesta  del  Consorzio  di  tutela
riconosciuto, ai sensi dell'art. 14 della legge 526/99  e,  comunque,
in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale.