IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il testo unico  delle  disposizioni  vigenti  in  materia  di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine  e  grado,  approvato
con il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n.
119, di approvazione del Regolamento con il  quale,  per  effetto  di
quanto prescritto dal comma 4, lettera e), dell'art. 64 della legge 8
agosto 2008, n. 133, e' stata  disciplinata  l'attuazione  del  piano
programmatico predisposto ai sensi del comma  3  dell'art.  64  della
legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Visto  il  decreto  interministeriale  29  luglio  2011,   n.   66,
concernente la  definizione  dei  criteri  e  dei  parametri  per  la
determinazione, a carattere permanente, degli organici del  personale
amministrativo  tecnico  ed  ausiliario  (A.T.A.)  delle  istituzioni
scolastiche e educative a decorrere dall'anno scolastico 2011/2012 ed
e'  stata,  altresi',  determinata  la  consistenza  della  dotazione
organica per il medesimo anno scolastico; 
  Accertato   tramite   il   Sistema   informativo   del    Ministero
dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, che la  consistenza
complessiva di 207.123 posti delle dotazioni organiche regionali  per
l'anno scolastico 2011/2012  come  risultante  dai  provvedimenti  di
autorizzazione delle dotazioni  organiche  provinciali,  emanati  dai
direttori generali degli Uffici scolastici regionali,  corrisponde  a
quella prevista in applicazione dell'art. 64  della  legge  6  agosto
2008, n. 133,  per  effetto  del  quale  la  dotazione  organica  del
personale amministrativo, tecnico ed  ausiliario  (A.T.A.)  e'  stata
ridotta, nel triennio scolastico 2009-2011, di 44.500 posti  rispetto
al contingente nazionale relativo all'anno scolastico 2008/2009; 
  Visto l'art. 19, comma 7, della legge 15 luglio 2011, n.  111,  che
prescrive che a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013 le dotazioni
organiche del personale docente, educativo ed A.T.A. della scuola non
devono superare la consistenza  delle  relative  dotazioni  organiche
dello stesso personale determinata nell'anno scolastico 2011/2012, in
applicazione del sopra richiamato art. 64 della legge 6 agosto  2008,
n. 133; 
  Considerato pertanto che i criteri  ed  i  parametri  di  cui  alle
tabelle di determinazione degli  organici  di  istituto  allegate  al
decreto  interministeriale  29  luglio   2011,   n.   66,   risultano
integralmente applicabili per l'anno scolastico 2012/2013  in  quanto
lo sviluppo di calcolo delle medesime ingenera  il  numero  di  posti
della dotazione nazionale, come prevista dal citato art. 64; 
  Visti altresi' i commi 69, 70 e  81  dell'art.  4  della  legge  12
novembre 2011,  n.  183,  inerenti  specifiche  prescrizioni  per  la
determinazione dell'organico dei profili professionali  di  direttore
dei servizi generali e amministrativi  e  di  assistente  tecnico,  a
decorrere dall'anno scolastico 2012/2013; 
  Acquisita al sistema informativo  del  MIUR  la  consistenza  delle
istituzioni scolastiche autonome, come ridefinite a seguito dei piani
di  dimensionamento  disposti  dalle  Regioni  in  applicazione   del
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica  20
marzo 2009, n. 81; 
  Informate  le  organizzazioni  sindacali  firmatarie  del   vigente
contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
           Dotazioni organiche - Normativa di riferimento 
 
  1.1.  A  decorrere  dall'anno  scolastico  2012/2013  la  dotazione
organica del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.)
delle istituzioni scolastiche ed educative statali e' determinata  ai
sensi e per gli effetti del decreto interministeriale 29 luglio 2011,
n. 66, relativo alla determinazione del medesimo organico per  l'anno
scolastico 2011/2012. 
  1.2. Al presente  decreto,  costituendone  parte  integrante,  sono
allegate le tabelle "A", "B", "C",  "D"  ed  "F",  nelle  quali  sono
indicate le consistenze delle dotazioni regionali. Ai sensi dell'art.
19, comma 7, della  legge  15  luglio  2011,  n.  111,  le  dotazioni
organiche indicate  nelle  tabelle  di  cui  al  presente  comma  non
superano  la  consistenza  delle  dotazioni  organiche  dello  stesso
personale determinate nell'anno scolastico 2011/2012, in applicazione
dell'art. 64 della legge  6  agosto  2008,  n.  133.  Al  decreto  e'
altresi' allegata la tabella "E"  inerente  il  numero  di  posti  da
accantonare e rendere indisponibili per il profilo  professionale  di
collaboratore scolastico, per la compensazione dei costi contrattuali
conseguenti alla terziarizzazione dei servizi. 
  1.3. Per la determinazione dell'organico di  ciascun  istituto,  al
presente provvedimento sono annesse le tabelle 1, 2, 3a,  3b,  3c  di
cui  al  regolamento  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 luglio 2009, n. 119,  con  il  quale,  per  effetto  di
quanto prescritto dal comma 4, lettera e), dell'art. 64 della legge 8
agosto 2008, n. 133, e' stata  disciplinata  l'attuazione  del  piano
programmatico predisposto ai sensi del comma  3  dell'art.  64  della
legge  6  agosto  2008,  n.  133.  Dette   tabelle   sono   integrate
consequenzialmente  alla   esigenza   di   rendere   applicative   le
disposizioni di cui all'art.  4,  commi  69  e  70,  della  legge  12
novembre 2011, n. 183.