IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il testo unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 119, di approvazione del Regolamento con il quale, per effetto di quanto prescritto dal comma 4, lettera e), dell'art. 64 della legge 8 agosto 2008, n. 133, e' stata disciplinata l'attuazione del piano programmatico predisposto ai sensi del comma 3 dell'art. 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133; Visto il decreto interministeriale 29 luglio 2011, n. 66, concernente la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione, a carattere permanente, degli organici del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (A.T.A.) delle istituzioni scolastiche e educative a decorrere dall'anno scolastico 2011/2012 ed e' stata, altresi', determinata la consistenza della dotazione organica per il medesimo anno scolastico; Accertato tramite il Sistema informativo del Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, che la consistenza complessiva di 207.123 posti delle dotazioni organiche regionali per l'anno scolastico 2011/2012 come risultante dai provvedimenti di autorizzazione delle dotazioni organiche provinciali, emanati dai direttori generali degli Uffici scolastici regionali, corrisponde a quella prevista in applicazione dell'art. 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133, per effetto del quale la dotazione organica del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.) e' stata ridotta, nel triennio scolastico 2009-2011, di 44.500 posti rispetto al contingente nazionale relativo all'anno scolastico 2008/2009; Visto l'art. 19, comma 7, della legge 15 luglio 2011, n. 111, che prescrive che a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013 le dotazioni organiche del personale docente, educativo ed A.T.A. della scuola non devono superare la consistenza delle relative dotazioni organiche dello stesso personale determinata nell'anno scolastico 2011/2012, in applicazione del sopra richiamato art. 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133; Considerato pertanto che i criteri ed i parametri di cui alle tabelle di determinazione degli organici di istituto allegate al decreto interministeriale 29 luglio 2011, n. 66, risultano integralmente applicabili per l'anno scolastico 2012/2013 in quanto lo sviluppo di calcolo delle medesime ingenera il numero di posti della dotazione nazionale, come prevista dal citato art. 64; Visti altresi' i commi 69, 70 e 81 dell'art. 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, inerenti specifiche prescrizioni per la determinazione dell'organico dei profili professionali di direttore dei servizi generali e amministrativi e di assistente tecnico, a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013; Acquisita al sistema informativo del MIUR la consistenza delle istituzioni scolastiche autonome, come ridefinite a seguito dei piani di dimensionamento disposti dalle Regioni in applicazione del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81; Informate le organizzazioni sindacali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola; Decreta: Art. 1 Dotazioni organiche - Normativa di riferimento 1.1. A decorrere dall'anno scolastico 2012/2013 la dotazione organica del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.) delle istituzioni scolastiche ed educative statali e' determinata ai sensi e per gli effetti del decreto interministeriale 29 luglio 2011, n. 66, relativo alla determinazione del medesimo organico per l'anno scolastico 2011/2012. 1.2. Al presente decreto, costituendone parte integrante, sono allegate le tabelle "A", "B", "C", "D" ed "F", nelle quali sono indicate le consistenze delle dotazioni regionali. Ai sensi dell'art. 19, comma 7, della legge 15 luglio 2011, n. 111, le dotazioni organiche indicate nelle tabelle di cui al presente comma non superano la consistenza delle dotazioni organiche dello stesso personale determinate nell'anno scolastico 2011/2012, in applicazione dell'art. 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133. Al decreto e' altresi' allegata la tabella "E" inerente il numero di posti da accantonare e rendere indisponibili per il profilo professionale di collaboratore scolastico, per la compensazione dei costi contrattuali conseguenti alla terziarizzazione dei servizi. 1.3. Per la determinazione dell'organico di ciascun istituto, al presente provvedimento sono annesse le tabelle 1, 2, 3a, 3b, 3c di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 119, con il quale, per effetto di quanto prescritto dal comma 4, lettera e), dell'art. 64 della legge 8 agosto 2008, n. 133, e' stata disciplinata l'attuazione del piano programmatico predisposto ai sensi del comma 3 dell'art. 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133. Dette tabelle sono integrate consequenzialmente alla esigenza di rendere applicative le disposizioni di cui all'art. 4, commi 69 e 70, della legge 12 novembre 2011, n. 183.