Art. 2 
 
                Dsga - Dotazione organico di diritto 
 
  2.1. In applicazione dell'art. 4, commi 69 e  70,  della  legge  12
novembre 2011, n. 183, il posto di organico di  diritto  del  profilo
professionale di direttore dei servizi generali e  amministrativi  e'
attivato nelle istituzioni scolastiche autonome con  almeno  seicento
alunni. Nelle  istituzioni  site  nelle  piccole  isole,  nei  comuni
montani,  nelle  aree  geografiche  caratterizzate  da   specificita'
linguistiche, tale limite e' di  quattrocento  alunni.  Limitatamente
alla determinazione dell'organico di  cui  al  presente  decreto,  le
istituzioni scolastiche di  cui  al  presente  comma,  con  posto  in
organico di diritto del profilo professionale di Dsga, sono  definite
istituzioni scolastiche "normodimensionate". Nella tabella "F",  sono
indicate le consistenze regionali della dotazione organica di diritto
del  profilo  professionale  di  direttore  dei  servizi  generali  e
amministrativi (Dsga). 
  2.2. E' fatto divieto di istituire posti del profilo  professionale
di Dsga in organico di diritto tra istituzioni  scolastiche  autonome
con numero di alunni, ciascuna, inferiore ai limiti di cui  al  comma
1.