Art. 2 
 
                   Beneficiari, costi ammissibili 
                        e intensita' d'aiuto 
 
  1. Beneficiari  della  presente  misura  d'incentivazione  sono  le
imprese di autotrasporto di merci, di  qualsiasi  dimensione,  attive
sul territorio italiano, in regola con i requisiti di  iscrizione  al
Registro elettronico nazionale e all'Albo degli autotrasportatori  di
cose per conto di terzi. 
  2. Relativamente agli investimenti di  cui  all'art.  1,  comma  1,
lettera a), del presente decreto, sono finanziabili esclusivamente le
acquisizioni, anche  mediante  locazione  finanziaria,  di  automezzi
industriali pesanti, di massa  complessiva  a  pieno  carico  pari  o
superiore a 11,5  tonnellate,  ad  emissioni  particolarmente  basse,
effettuati  a  partire  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente
decreto, fino al 31 dicembre 2013,  conformemente  alle  disposizioni
dell'art. 10 del Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento  europeo
e del Consiglio del 18 giugno 2009. La concessione del contributo  e'
subordinata alla dimostrazione che la data di prima  immatricolazione
sia avvenuta in Italia fra la  data  di  pubblicazione  del  presente
decreto ed il 31 dicembre 2013.  In  nessun  caso  saranno  prese  in
considerazione le acquisizioni di veicoli  effettuate  all'estero  ed
ivi immatricolati, anche se successivamente reimmatricolati in Italia
a chilometri zero. 
  Salvo quanto previsto al comma 5, l'importo del contributo e'  pari
ad € 7.000, calcolato nella misura di circa il  60%  del  valore  del
sovra-costo rispetto alla produzione di veicoli euro 5. 
  3. Relativamente agli  interventi  di  cui  all'art.  1,  comma  1,
lettere b), c) e d), del  presente  decreto,  sono  finanziabili  gli
investimenti sostenuti soltanto nella misura  in  cui  consentono  di
innalzare il livello di tutela ambientale. Ai fini della  definizione
dei  costi  ammissibili  si  tiene  conto   che   in   uno   scenario
caratterizzato dall'assenza di incentivi e di norme  comunitarie  che
fissano  soglie  anti-inquinamento,  le  imprese  non  si   sarebbero
determinate  a  sostenere  tali  costi.   L'intensita'   d'aiuto   e'
determinata al 20% dell'intero costo di  acquisizione,  salvo  quanto
previsto al comma 6. Per gli interventi di cui all'art. 1,  comma  1,
lettera b) il contributo e' aumentato al 25% del costo  se  il  nuovo
mezzo e' dotato, in aggiunta al  dispositivo  di  frenata  «EBS»,  di
sistemi di controllo elettronico della stabilita'.  Gli  investimenti
sono  finanziabili  purche'  conclusi  a  partire   dalla   data   di
pubblicazione del presente decreto e comunque entro  il  31  dicembre
2013. 
  5. Relativamente agli  interventi  di  cui  all'art.  1,  comma  1,
lettera  e),  l'intensita'  d'aiuto  e'  pari  al   50%   dei   costi
ammissibili, costituiti dai servizi di  consulenza  esterna  connessi
con il progetto di aggregazione e con la  realizzazione  delle  nuove
strutture societarie, ivi compresa l'assistenza  legale  e  notarile,
purche' non  rientranti  nell'ordinaria  gestione  aziendale,  giusta
quanto previsto dall'art. 26 del regolamento (CE)  n.  800/2008.  Gli
investimenti di cui  al  presente  comma  sono  finanziabili  purche'
conclusi fra la data di pubblicazione del presente decreto  e  il  31
dicembre 2013. 
  6.  Le  intensita'  d'aiuto  di  cui  ai  commi   precedenti   sono
maggiorate, ove gli interessati ne facciano richiesta nella  domanda,
del 10% in caso di piccole e medie imprese, per la cui definizione si
richiama l'allegato  I  del  regolamento  (CE)  800/2008,  intitolato
«definizione di PMI». 
  7. Al fine di garantire che  la  platea  dei  beneficiari  presenti
sufficienti margini  di  rappresentativita'  del  settore,  l'importo
massimo ammissibile per singola impresa non puo' superare l'1,5%  del
contributo totale stanziato per quanto riguarda gli  investimenti  di
cui all'art. 1, comma 1, lettera a), nonche' il 2,5%  per  tutti  gli
altri interventi. Nel caso di utilizzo di tutti i fondi  disponibili,
qualora  l'importo  superi  tale  limite  viene   ridotto   fino   al
raggiungimento della soglia ammessa. Tali soglie sono derogabili solo
in caso di accertata disponibilita' delle  risorse  finanziarie  alla
data del  31  dicembre  2013  rispetto  alle  richieste  pervenute  e
dichiarate ammissibili.