Art. 2 Beneficiari, costi ammissibili e intensita' d'aiuto 1. Beneficiari della presente misura d'incentivazione sono le imprese di autotrasporto di merci, di qualsiasi dimensione, attive sul territorio italiano, in regola con i requisiti di iscrizione al Registro elettronico nazionale e all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi. 2. Relativamente agli investimenti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del presente decreto, sono finanziabili esclusivamente le acquisizioni, anche mediante locazione finanziaria, di automezzi industriali pesanti, di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate, ad emissioni particolarmente basse, effettuati a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto, fino al 31 dicembre 2013, conformemente alle disposizioni dell'art. 10 del Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009. La concessione del contributo e' subordinata alla dimostrazione che la data di prima immatricolazione sia avvenuta in Italia fra la data di pubblicazione del presente decreto ed il 31 dicembre 2013. In nessun caso saranno prese in considerazione le acquisizioni di veicoli effettuate all'estero ed ivi immatricolati, anche se successivamente reimmatricolati in Italia a chilometri zero. Salvo quanto previsto al comma 5, l'importo del contributo e' pari ad € 7.000, calcolato nella misura di circa il 60% del valore del sovra-costo rispetto alla produzione di veicoli euro 5. 3. Relativamente agli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettere b), c) e d), del presente decreto, sono finanziabili gli investimenti sostenuti soltanto nella misura in cui consentono di innalzare il livello di tutela ambientale. Ai fini della definizione dei costi ammissibili si tiene conto che in uno scenario caratterizzato dall'assenza di incentivi e di norme comunitarie che fissano soglie anti-inquinamento, le imprese non si sarebbero determinate a sostenere tali costi. L'intensita' d'aiuto e' determinata al 20% dell'intero costo di acquisizione, salvo quanto previsto al comma 6. Per gli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) il contributo e' aumentato al 25% del costo se il nuovo mezzo e' dotato, in aggiunta al dispositivo di frenata «EBS», di sistemi di controllo elettronico della stabilita'. Gli investimenti sono finanziabili purche' conclusi a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto e comunque entro il 31 dicembre 2013. 5. Relativamente agli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettera e), l'intensita' d'aiuto e' pari al 50% dei costi ammissibili, costituiti dai servizi di consulenza esterna connessi con il progetto di aggregazione e con la realizzazione delle nuove strutture societarie, ivi compresa l'assistenza legale e notarile, purche' non rientranti nell'ordinaria gestione aziendale, giusta quanto previsto dall'art. 26 del regolamento (CE) n. 800/2008. Gli investimenti di cui al presente comma sono finanziabili purche' conclusi fra la data di pubblicazione del presente decreto e il 31 dicembre 2013. 6. Le intensita' d'aiuto di cui ai commi precedenti sono maggiorate, ove gli interessati ne facciano richiesta nella domanda, del 10% in caso di piccole e medie imprese, per la cui definizione si richiama l'allegato I del regolamento (CE) 800/2008, intitolato «definizione di PMI». 7. Al fine di garantire che la platea dei beneficiari presenti sufficienti margini di rappresentativita' del settore, l'importo massimo ammissibile per singola impresa non puo' superare l'1,5% del contributo totale stanziato per quanto riguarda gli investimenti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), nonche' il 2,5% per tutti gli altri interventi. Nel caso di utilizzo di tutti i fondi disponibili, qualora l'importo superi tale limite viene ridotto fino al raggiungimento della soglia ammessa. Tali soglie sono derogabili solo in caso di accertata disponibilita' delle risorse finanziarie alla data del 31 dicembre 2013 rispetto alle richieste pervenute e dichiarate ammissibili.