Art. 3 
 
          Termini di proposizione delle domande e requisiti 
 
  1. Possono proporre domanda le imprese di autotrasporto, nonche' le
strutture societarie, risultanti dall'aggregazione di dette  imprese,
costituite a norma del libro V, titolo VI, capo I,  o  del  libro  V,
titolo X, capo II, sezioni II e II-bis del Codice civile, ed iscritte
al Registro Elettronico Nazionale istituito dal Regolamento  (CE)  n.
1071/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre  2009
ovvero, relativamente alle imprese che esercitano esclusivamente  con
veicoli  di  massa  complessiva  fino  a  1,5  tonnellate,   all'Albo
nazionale degli autotrasportatori di cose  per  conto  di  terzi.  Le
domande devono comunque contenere,  a  pena  di  inammissibilita',  i
seguenti elementi: 
    a) ragione sociale dell'impresa o del raggruppamento di imprese; 
    b) sede dell'impresa o del raggruppamento di imprese; 
    c) legale rappresentante dell'impresa  o  del  raggruppamento  di
imprese; 
    d) codice fiscale; 
    e)  indirizzo  del  legale  rappresentante  dell'impresa  o   del
raggruppamento di imprese; 
    f)  firma  del   legale   rappresentante   dell'impresa   o   del
raggruppamento di imprese; 
    g) numero d'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori
in conto terzi, per le  imprese  che  esercitano  esclusivamente  con
veicoli di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate; 
    h) numero di iscrizione al Registro elettronico nazionale per  le
imprese che esercitano con veicoli di massa complessiva  superiore  a
1,5 tonnellate; 
    i) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato. 
  2. Le domande per accedere  ai  contributi  devono  essere  redatte
utilizzando esclusivamente  il  modulo  che  si  allega,  come  parte
integrante, al presente decreto (allegato 1), riempiendo, a  pena  di
nullita', tutti i campi di  interesse  e  corredandole  di  tutta  la
documentazione ivi prevista, ovvero compilando il modello di  domanda
pubblicato  in  formato   WORD   sul   sito   del   Ministero   delle
infrastrutture e  dei  trasporti,  nella  sezione  «autotrasporto»  -
«contributi ed incentivi», e devono essere presentate, esclusivamente
ad avvenuta realizzazione dell'investimento, a partire dalla data  di
pubblicazione del presente decreto, nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana, ed entro il termine perentorio  del  31  gennaio
2014,  al  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei   trasporti   -
Dipartimento dei trasporti terrestri  -  Direzione  Generale  per  il
trasporto stradale e per l'intermodalita', Via Giuseppe Caraci, 36  -
00157 Roma, tramite raccomandata con avviso  di  ricevimento,  ovvero
mediante consegna a mano, presso la  stessa  Direzione  generale.  In
tale ultima ipotesi, l'ufficio di segreteria della Direzione generale
rilascera' ricevuta  comprovante  l'avvenuta  consegna.  Ai  fini  di
quanto previsto dall'art. 1, comma 3 verranno prese in considerazione
la data di spedizione della raccomandata e  la  data  di  consegna  a
mano. 
  3. Gli aspiranti beneficiari, inoltre, nei casi dell'art. 1,  comma
1, lettere  a),  b),  c),  e  d),  dovranno  allegare  alla  domanda,
unitamente alle fatture comprovanti l'importo complessivo della spesa
sostenuta, copia del contratto di acquisto, ovvero di locazione, e di
ogni altro documento che attesti le  caratteristiche  tecniche  degli
strumenti acquisiti; nel caso di cui alla lettera e), copia dell'atto
di aggregazione da cui risulti la finalita' perseguita ed i costi  di
costituzione sostenuti. Nel  caso  delle  acquisizioni  di  cui  alla
lettera a) e b), inoltre e' sufficiente indicare il numero  di  targa
del  veicolo,  rilasciata  dall'UMC  competente,   ovvero,   in   via
provvisoria, indicare il numero di  protocollo  apposto  dall'Ufficio
motorizzazione civile sulla domanda di  immatricolazione  presentata,
ferma rimanendo la successiva comunicazione del rilascio della  carta
di circolazione con indicazione del numero di targa. 
  4. Nel caso che una singola impresa effettui  acquisti  dilazionati
nel tempo, e' ammessa la presentazione  di  piu'  domande  una  volta
concretizzatisi l'acquisto. In tal caso l'impresa potra'  presentare,
successivamente alla prima domanda (allegato 1),  anche  una  o  piu'
domande in modalita' semplificata compilando il  modello  di  domanda
semplificata (allegato 2). A tal fine l'impresa dovra' dichiarare  di
volersi avvalere di tale facolta' gia' all'atto di compilazione della
domanda iniziale. In mancanza non  saranno  prese  in  considerazione
domande semplificate successive alla prima.