Art. 3 Termini di proposizione delle domande e requisiti 1. Possono proporre domanda le imprese di autotrasporto, nonche' le strutture societarie, risultanti dall'aggregazione di dette imprese, costituite a norma del libro V, titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-bis del Codice civile, ed iscritte al Registro Elettronico Nazionale istituito dal Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 ovvero, relativamente alle imprese che esercitano esclusivamente con veicoli di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate, all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi. Le domande devono comunque contenere, a pena di inammissibilita', i seguenti elementi: a) ragione sociale dell'impresa o del raggruppamento di imprese; b) sede dell'impresa o del raggruppamento di imprese; c) legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento di imprese; d) codice fiscale; e) indirizzo del legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento di imprese; f) firma del legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento di imprese; g) numero d'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori in conto terzi, per le imprese che esercitano esclusivamente con veicoli di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate; h) numero di iscrizione al Registro elettronico nazionale per le imprese che esercitano con veicoli di massa complessiva superiore a 1,5 tonnellate; i) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato. 2. Le domande per accedere ai contributi devono essere redatte utilizzando esclusivamente il modulo che si allega, come parte integrante, al presente decreto (allegato 1), riempiendo, a pena di nullita', tutti i campi di interesse e corredandole di tutta la documentazione ivi prevista, ovvero compilando il modello di domanda pubblicato in formato WORD sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella sezione «autotrasporto» - «contributi ed incentivi», e devono essere presentate, esclusivamente ad avvenuta realizzazione dell'investimento, a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ed entro il termine perentorio del 31 gennaio 2014, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento dei trasporti terrestri - Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita', Via Giuseppe Caraci, 36 - 00157 Roma, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante consegna a mano, presso la stessa Direzione generale. In tale ultima ipotesi, l'ufficio di segreteria della Direzione generale rilascera' ricevuta comprovante l'avvenuta consegna. Ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma 3 verranno prese in considerazione la data di spedizione della raccomandata e la data di consegna a mano. 3. Gli aspiranti beneficiari, inoltre, nei casi dell'art. 1, comma 1, lettere a), b), c), e d), dovranno allegare alla domanda, unitamente alle fatture comprovanti l'importo complessivo della spesa sostenuta, copia del contratto di acquisto, ovvero di locazione, e di ogni altro documento che attesti le caratteristiche tecniche degli strumenti acquisiti; nel caso di cui alla lettera e), copia dell'atto di aggregazione da cui risulti la finalita' perseguita ed i costi di costituzione sostenuti. Nel caso delle acquisizioni di cui alla lettera a) e b), inoltre e' sufficiente indicare il numero di targa del veicolo, rilasciata dall'UMC competente, ovvero, in via provvisoria, indicare il numero di protocollo apposto dall'Ufficio motorizzazione civile sulla domanda di immatricolazione presentata, ferma rimanendo la successiva comunicazione del rilascio della carta di circolazione con indicazione del numero di targa. 4. Nel caso che una singola impresa effettui acquisti dilazionati nel tempo, e' ammessa la presentazione di piu' domande una volta concretizzatisi l'acquisto. In tal caso l'impresa potra' presentare, successivamente alla prima domanda (allegato 1), anche una o piu' domande in modalita' semplificata compilando il modello di domanda semplificata (allegato 2). A tal fine l'impresa dovra' dichiarare di volersi avvalere di tale facolta' gia' all'atto di compilazione della domanda iniziale. In mancanza non saranno prese in considerazione domande semplificate successive alla prima.