Art. 4 
 
                        Attivita' istruttoria 
 
  1. L'Amministrazione,  avvalendosi  della  Commissione  di  cui  al
successivo comma 6, provvede all'istruttoria delle domande presentate
nei termini, e, qualora sussistano i requisiti previsti dal  presente
decreto, le inserisce in apposita graduatoria,  secondo  l'ordine  di
spedizione della domanda, ovvero di presentazione  della  domanda  in
caso di consegna a mano, giusta quanto previsto dall'art. 3, comma 3,
e ne da' comunicazione all'impresa. 
  2.  Nel  caso  l'attivita'  istruttoria  riveli  la  mancanza   dei
requisiti, l'Amministrazione  esclude  l'impresa  dal  beneficio  con
provvedimento motivato trasmesso mediante raccomandata con avviso  di
ricevimento. Nel caso di accertato esaurimento dei fondi disponibili,
la domanda non viene esaminata. 
  3.  L'Amministrazione,  qualora  in  esito  ad   una   prima   fase
istruttoria,  ravvisi  incompletezza  della  documentazione  allegata
all'istanza, ovvero lacune  comunque  sanabili,  puo'  richiedere  le
opportune  integrazioni  agli  interessati,   fissando   un   termine
perentorio non superiore  a  quindici  giorni.  Qualora  entro  detto
termine l'impresa medesima non abbia  fornito  un  riscontro,  ovvero
detto riscontro non sia ritenuto  soddisfacente,  viene  esclusa  dal
beneficio con provvedimento motivato. 
  4. Le imprese utilmente  collocate  nella  graduatoria  di  cui  al
precedente comma 1, al fine di poter fruire  dei  benefici,  dovranno
comprovare, a pena di esclusione, mediante dichiarazione  sostitutiva
dell'atto di notorieta', resa ai sensi dell'art. 47 del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  di  non
rientrare tra  coloro  che  hanno  ricevuto  e,  successivamente  non
rimborsato,  ovvero  depositato  in  un  conto  bloccato,  gli  aiuti
individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea.
A tal fine, dovra' essere utilizzato il modulo che  si  allega,  come
parte integrante, al presente decreto (allegato 3). 
  5. L'erogazione dei contributi avviene  unicamente  con  contributo
diretto, ed in ogni caso, fino a concorrenza di 24 milioni di euro. 
  6.  Con  decreto  dirigenziale  e'  nominata  la  Commissione   per
l'istruttoria delle domande  presentate,  nell'ambito  del  Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  composta  dal  Presidente,
individuato tra i dirigenti  di  II  fascia  in  servizio  presso  il
Dipartimento dei trasporti terrestri, e due  componenti,  individuati
tra  il  personale  di  area  C,  in  servizio  presso  il   medesimo
Dipartimento,  nonche'  da  un  funzionario  con   le   funzioni   di
segretario. 
  7. La Commissione procede  a  valutare  le  istanze  presentate  in
ragione della corrispondenza dei progetti e delle realizzazioni con i
requisiti di cui agli articoli 1 e 2,  e  redige  la  graduatoria  in
funzione della data  di  trasmissione  delle  domande  come  definita
all'art. 1, comma 3 ed all'art. 3, comma 2. 
  8. Nel caso in  cui,  nell'ultimo  posto  utile  della  graduatoria
risultino presenti due o piu' imprese, il  contributo  viene  ridotto
proporzionalmente fra queste stesse imprese.