Art. 4 
 
  1. In favore del personale delle pubbliche amministrazioni  di  cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,
ivi compreso quello di cui all'art. 1, comma 2, nel limite massimo di
30 unita', direttamente impegnato nelle attivita' di cui all'art.  1,
fatta eccezione per il personale  dirigenziale,  e'  riconosciuta  la
corresponsione di compensi per prestazioni  di  lavoro  straordinario
nel limite massimo di 30 ore  mensili  effettivamente  rese,  per  la
durata dello stato d'emergenza,  ulteriori  rispetto  a  quelle  gia'
autorizzate dai rispettivi ordinamenti.