Art. 4 1. In favore del personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compreso quello di cui all'art. 1, comma 2, nel limite massimo di 30 unita', direttamente impegnato nelle attivita' di cui all'art. 1, fatta eccezione per il personale dirigenziale, e' riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 30 ore mensili effettivamente rese, per la durata dello stato d'emergenza, ulteriori rispetto a quelle gia' autorizzate dai rispettivi ordinamenti.