Art. 7 1. Entro dieci giorni prima della scadenza dello stato d'emergenza, si provvede ai sensi dell'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 maggio 2013 Il Capo del Dipartimento: Gabrielli