Art. 2 Individuazione delle sezioni autonome 1. Il Fondo si articola in due sezioni autonome denominate «Sezione 1» e «Sezione 2». 2. Alla Sezione 1 corrisponde l'area territoriale composta dalle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Puglia, Valle d'Aosta. 3. Alla Sezione 2 corrisponde l'area territoriale composta dalle seguenti regioni: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria, Veneto.