Art. 2 
 
 
                Individuazione delle sezioni autonome 
 
  1. Il Fondo si articola in due sezioni autonome denominate «Sezione
1» e «Sezione 2». 
  2. Alla Sezione 1 corrisponde l'area  territoriale  composta  dalle
seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria,  Campania,  Liguria,
Lombardia, Molise, Piemonte, Puglia, Valle d'Aosta. 
  3. Alla Sezione 2 corrisponde l'area  territoriale  composta  dalle
seguenti regioni:  Emilia  Romagna,  Friuli  Venezia  Giulia,  Lazio,
Marche, Sardegna, Sicilia,  Toscana,  Trentino  Alto  Adige,  Umbria,
Veneto.