Art. 3 Ulteriori criteri per la gestione del Fondo 1. Le risorse del Fondo disponibili al 31 dicembre 2012 sono attribuite alla Sezione 1 e alla Sezione 2 sulla base del criterio di imputazione di cui all'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo. Le somme succesivamente versate a titolo di contributo obbligatorio a norma dell'articolo 17 del decreto legislativo sono imputate alla sezione autonoma nel cui ambito territoriale e' ubicato l'immobile per cui e' rilasciata la fideiussione. 2. Quando il Gestore non dispone delle informazioni necessarie per l'applicazione del criterio d'imputazione di cui al comma 1, le relative risorse sono in ogni caso attribuite a ciascuna sezione autonoma in parti uguali. 3. Le risorse che risultano disponibili al 31 dicembre 2012, attribuite a ciascuna sezione autonoma a norma dei commi 1, primo periodo, e 2, sono erogate dal Gestore agli aventi diritto che hanno ottenuto il riconoscimento dell'indennizzo entro il centoventesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Quando l'ammontare delle risorse disponibili e' inferiore a quello delle indennita' riconosciute dal Gestore agli aventi diritto, l'erogazione ha luogo in proporzione dell'ammontare di ciascuno dei crediti accertati. 4. Le ulteriori quote di indennizzo sono erogate quando l'ammontare delle risorse reperite oltre la data di cui al comma 3 consentono il pagamento agli aventi diritto che hanno ottenuto il riconoscimento dell'indennizzo in una percentuale non inferiore alla meta' di quella posta a base dell'erogazione di cui al comma 3, secondo periodo. Il pagamento e' effettuato entro il centoventesimo giorno successivo al verificarsi della condizione di cui al periodo precedente. 5. Entro il novantesimo giorno successivo alla scadenza del periodo di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo, il Gestore provvede in ogni caso all'erogazione finale delle risorse disponibili. 6. Se il Gestore non dispone dei dati che consentono il pagamento degli indennizzi a norma dell'articolo 8 del decreto del Ministro della giustizia 2 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 febbraio 2006, n. 34, adottato ai sensi dell'articolo 18, comma 6, del decreto legislativo, provvede alle erogazioni di cui al presente articolo entro trenta giorni dall'acquisizione dei predetti dati.