Art. 3 
 
 
             Ulteriori criteri per la gestione del Fondo 
 
  1. Le risorse del  Fondo  disponibili  al  31  dicembre  2012  sono
attribuite alla Sezione 1 e alla Sezione 2 sulla base del criterio di
imputazione di cui all'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo.
Le somme succesivamente versate a titolo di contributo obbligatorio a
norma dell'articolo 17 del decreto  legislativo  sono  imputate  alla
sezione autonoma nel cui ambito territoriale  e'  ubicato  l'immobile
per cui e' rilasciata la fideiussione. 
  2. Quando il Gestore non dispone delle informazioni necessarie  per
l'applicazione del criterio d'imputazione  di  cui  al  comma  1,  le
relative risorse sono in ogni  caso  attribuite  a  ciascuna  sezione
autonoma in parti uguali. 
  3. Le risorse  che  risultano  disponibili  al  31  dicembre  2012,
attribuite a ciascuna sezione autonoma a norma  dei  commi  1,  primo
periodo, e 2, sono erogate dal Gestore agli aventi diritto che  hanno
ottenuto il riconoscimento dell'indennizzo  entro  il  centoventesimo
giorno successivo  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto. Quando l'ammontare delle risorse disponibili e' inferiore  a
quello delle indennita' riconosciute dal Gestore agli aventi diritto,
l'erogazione ha luogo in proporzione dell'ammontare di  ciascuno  dei
crediti accertati. 
  4. Le ulteriori quote di indennizzo sono erogate quando l'ammontare
delle risorse reperite oltre la data di cui al comma 3 consentono  il
pagamento agli aventi diritto che hanno  ottenuto  il  riconoscimento
dell'indennizzo in una percentuale non inferiore alla meta' di quella
posta a base dell'erogazione di cui al comma 3, secondo  periodo.  Il
pagamento e' effettuato entro il centoventesimo giorno successivo  al
verificarsi della condizione di cui al periodo precedente. 
  5. Entro il novantesimo giorno successivo alla scadenza del periodo
di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo, il  Gestore
provvede  in  ogni   caso   all'erogazione   finale   delle   risorse
disponibili. 
  6. Se il Gestore non dispone dei dati che consentono  il  pagamento
degli indennizzi a norma dell'articolo 8  del  decreto  del  Ministro
della giustizia 2 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
10 febbraio 2006, n. 34, adottato ai sensi dell'articolo 18, comma 6,
del decreto legislativo, provvede alle erogazioni di cui al  presente
articolo entro trenta giorni dall'acquisizione dei predetti dati.