Art. 2 Applicazione della sanzione 1. L'applicazione della sanzione per il comune indicato al precedente art. 1 comporta la riduzione di risorse del fondo di solidarieta' comunale di cui all'art. 1, commi 380 e 384 della legge n. 228 del 2012, da determinare sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali, di cui al richiamato comma 380. 2. Con successivo avviso, che verra' divulgato sulle pagine del sito internet della Direzione centrale della finanza locale del Ministero dell'interno, verra' reso noto l'importo della sanzione che trova capienza sulle risorse del predetto fondo di solidarieta' comunale nonche', in caso di insufficienza di risorse per operare la riduzione, la eventuale somma residua da versare entro il 31 dicembre 2013, tramite la locale Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, all'entrata del bilancio dello Stato, Capo X, capitolo 3509, art. 2. 3. In caso di mancato versamento al bilancio dello Stato della predetta somma residua, il recupero sara' operato secondo le procedure previste ai commi 128 e 129 dell'art. 1 della predetta legge n. 228 del 2012. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 maggio 2013 Il capo del Dipartimento: Pansa