Art. 2 
 
 
                     Applicazione della sanzione 
 
  1.  L'applicazione  della  sanzione  per  il  comune  indicato   al
precedente art. 1 comporta la  riduzione  di  risorse  del  fondo  di
solidarieta' comunale di cui all'art. 1, commi 380 e 384 della  legge
n. 228 del 2012, da determinare sulla base del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia  e
delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  dell'interno,  previo
accordo da sancire presso la  Conferenza  Stato-Citta'  ed  autonomie
locali, di cui al richiamato comma 380. 
  2. Con successivo avviso, che verra'  divulgato  sulle  pagine  del
sito internet della  Direzione  centrale  della  finanza  locale  del
Ministero dell'interno, verra' reso noto l'importo della sanzione che
trova capienza sulle  risorse  del  predetto  fondo  di  solidarieta'
comunale nonche', in caso di insufficienza di risorse per operare  la
riduzione, la eventuale somma residua da versare entro il 31 dicembre
2013, tramite la locale Sezione di tesoreria provinciale dello Stato,
all'entrata del bilancio dello Stato, Capo X, capitolo 3509, art. 2. 
  3. In caso di mancato versamento  al  bilancio  dello  Stato  della
predetta  somma  residua,  il  recupero  sara'  operato  secondo   le
procedure previste ai commi 128 e  129  dell'art.  1  della  predetta
legge n. 228 del 2012. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 31 maggio 2013 
 
                                      Il capo del Dipartimento: Pansa