Art. 2 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Le pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1,  comma  2,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni,
gli enti pubblici nazionali, le societa'  partecipate  dalle  P.A.  e
loro  controllate  ai  sensi  dell'art.   2359   c.c.   limitatamente
all'attivita'  di  pubblico  interesse   disciplinata   dal   diritto
nazionale o dell'Unione europea, sono tenute alla  pubblicazione  sul
proprio  sito  web  istituzionale  delle  informazioni  indicate   al
successivo art. 3, alla trasmissione delle informazioni all'Autorita'
e sono sottoposte al suo controllo ai fini della relazione alla Corte
dei conti.