Art. 2 Ambito di applicazione 1. Le pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, gli enti pubblici nazionali, le societa' partecipate dalle P.A. e loro controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c. limitatamente all'attivita' di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, sono tenute alla pubblicazione sul proprio sito web istituzionale delle informazioni indicate al successivo art. 3, alla trasmissione delle informazioni all'Autorita' e sono sottoposte al suo controllo ai fini della relazione alla Corte dei conti.