Art. 4 
 
                 Trasmissione dei dati all'Autorita' 
 
  1. Gli obblighi di trasmissione all'Autorita' delle informazioni di
cui all'art. 1, comma 32  della  legge  n.  190/2012,  come  indicate
all'art. 3 della  presente  delibera  si  intendono  assolti,  per  i
contratti di importo superiore a  40.000  euro,  con  l'effettuazione
delle comunicazioni  telematiche  obbligatorie  all'Osservatorio  dei
contratti pubblici, ai sensi dell'art. 7, comma  8,  del  Codice  dei
contratti pubblici. 
  2. Ai fini della  semplificazione  dell'azione  amministrativa,  in
sede di prima applicazione, per gli appalti di ambito regionale,  gli
obblighi di trasmissione all'Autorita', previsti dall''art. 1,  comma
32, della legge n. 190/2012, relativi alle fasi di aggiudicazione  ed
esecuzione, sono assolti  mediante  le  comunicazioni  effettuate  ai
sensi dell'art. 7,  comma  8,  del  Codice  dei  contratti  pubblici,
all'Osservatorio   dei   contratti   pubblici   che    le    pubblica
tempestivamente sul Portale trasparenza. 
  3. Per i contratti di importo inferiore a 40.000 euro,  i  soggetti
di cui all'art. 2  sono  tenuti  ad  effettuare  sui  loro  siti  web
istituzionali  la  pubblicazione  delle  informazioni   indicate   al
precedente art. 3; in fase di prima applicazione,  per  l'anno  2013,
gli obblighi  di  trasmissione  all'Autorita'  si  intendono  assolti
mediante l'effettuazione delle  comunicazioni  previste  dai  sistemi
SMART CIG o SIMOG.