Art. 4 Trasmissione dei dati all'Autorita' 1. Gli obblighi di trasmissione all'Autorita' delle informazioni di cui all'art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012, come indicate all'art. 3 della presente delibera si intendono assolti, per i contratti di importo superiore a 40.000 euro, con l'effettuazione delle comunicazioni telematiche obbligatorie all'Osservatorio dei contratti pubblici, ai sensi dell'art. 7, comma 8, del Codice dei contratti pubblici. 2. Ai fini della semplificazione dell'azione amministrativa, in sede di prima applicazione, per gli appalti di ambito regionale, gli obblighi di trasmissione all'Autorita', previsti dall''art. 1, comma 32, della legge n. 190/2012, relativi alle fasi di aggiudicazione ed esecuzione, sono assolti mediante le comunicazioni effettuate ai sensi dell'art. 7, comma 8, del Codice dei contratti pubblici, all'Osservatorio dei contratti pubblici che le pubblica tempestivamente sul Portale trasparenza. 3. Per i contratti di importo inferiore a 40.000 euro, i soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti ad effettuare sui loro siti web istituzionali la pubblicazione delle informazioni indicate al precedente art. 3; in fase di prima applicazione, per l'anno 2013, gli obblighi di trasmissione all'Autorita' si intendono assolti mediante l'effettuazione delle comunicazioni previste dai sistemi SMART CIG o SIMOG.