(Allegato 1)
                                                           Allegato 1 
 
 
    CRITERI PER LA INDIVIDUAZIONE DELLE 5 REGIONI NEL CUI AMBITO 
 SCEGLIERE LE 3 REGIONI DI RIFERIMENTO AI FINI DELLA DEFINIZIONE DEI 
 COSTI E DEI FABBISOGNI STANDARD REGIONALI NEL SETTORE SDANITARIO AI 
 SENSI DELL'ARTICOLO 27 DEL DECRETO LEGISLATIVO 6 MAGGIO 2011, N. 68 
 
 
1.Individuazione delle  regioni  eligibili  per  l'inserimento  nella
graduatoria delle regioni ai fini delle individuazione delle prime  5
entro cui scegliere le 3 regioni di riferimento 
1.1 Sono  eligibili  le  regioni  che  rispettano  tutti  i  seguenti
criteri: 
 
   a)  aver  garantito  l'erogazione  dei   livelli   essenziali   di
assistenza; in base all'apposita griglia  valutativa  utilizzata  dal
Comitato di cui all'articolo 9 dell'intesa Stato-Regioni  in  materia
sanitaria del 23 marzo 2005, riportando un punteggio pari o superiore
al punteggio mediano, con riferimento all'ultimo anno  per  il  quale
risulti completato il procedimento di verifica annuale; 
   b) aver garantito l'equilibrio economico finanziario del  bilancio
sanitario regionale, con esclusivo riferimento, per la determinazione
dei  ricavi,  alle  risorse   ordinarie   stabilite   dalla   vigente
legislazione a livello nazionale, ivi  comprese  le  entrate  proprie
regionali effettive, sulla base dei  risultati  relativi  al  secondo
esercizio  precedente  a  quello  di  riferimento.   I   costi   sono
sterilizzati  della  quota  registrata   in   entrata   relativa   al
finanziamento aggiuntivo per i livelli  di  assistenza  superiori  ai
livelli  essenziali.  Le  Regioni  in   equilibrio   economico   sono
individuate non sulla base di  dati  provvisori  rilevati  al  quarto
trimestre, ma a seguito dell'accertamento, da  parte  dei  competenti
Tavoli tecnici, dei risultati  relativi  alla  chiusura  del  secondo
esercizio precedente a quello di riferimento, rilevati,  nei  termini
previsti  dalla  normativa  vigente,  dai  modelli  ministeriali   di
rendicontazione economica del consolidato regionale. 
   c) non essere assoggettate a piano di rientro; 
   d) essere risultate adempienti alla valutazione operata dal Tavolo
di verifica  degli  adempimenti  regionali  di  cui  all'articolo  12
dell'intesa Stato-Regioni in materia sanitaria del 23 marzo 2005  con
riferimento all'ultimo  anno  per  il  quale  risulti  completato  il
procedimento di verifica annuale. 
 
1.2. Qualora nella condizione di equilibrio economico, come  definito
dal criterio b), risultino un numero di regioni  inferiore  a  cinque
sono eligibili anche le regioni che abbiano fatto registrare il minor
disavanzo nel medesimo anno di esercizio, in modo tale  da  garantire
che le regioni eligibili siano comunque pari almeno a 5. 
 
2.  Formulazione  della  graduatoria  delle  regioni  ai  fini  delle
individuazione delle prime 5 entro cui  scegliere  le  3  regioni  di
riferimento 
 
2.1  Il  Ministero  della  salute,  di  concerto  con  il   Ministero
dell'economia e delle finanze, per la formulazione della  graduatoria
delle regioni  di  cui  al  punto  1  fa  riferimento  alle  seguenti
variabili: 
 
   a) punteggio risultante  dall'applicazione  dell'apposita  griglia
valutativa per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali  di
assistenza utilizzata dal Comitato di cui all'articolo 9  dell'intesa
Stato-Regioni in materia sanitaria del 23 marzo 2005, con riferimento
all'ultimo anno per il quale risulti completato  il  procedimento  di
verifica annuale; 
   b) incidenza percentuale dell'avanzo/disavanzo  sul  finanziamento
ordinario; 
   c) indicatori  per  la  valutazione  della  qualita'  dei  servizi
erogati, l'appropriatezza e l'efficienza  desumibili  dagli  allegati
1,2, e 3 dell'intesa Stato Regioni del 3 dicembre 2009: 
      - scostamento dallo standard  previsto  per  l'incidenza  della
spesa per assistenza collettiva sul totale della spesa 
      - scostamento dallo standard  previsto  per  l'incidenza  della
spesa per assistenza distrettuale sul totale della spesa 
      - scostamento dallo standard  previsto  per  l'incidenza  della
spesa per assistenza ospedaliera sul totale della spesa 
      - degenza media pre-operatoria 
      - percentuale interventi per frattura di femore  operati  entro
due giorni 
      - percentuale dimessi da reparti chirurgici con DRG medici 
      -  percentuale  di  ricoveri  con  DRG  chirurgico  sul  totale
ricoveri (da calcolarsi considerando  esclusivamente  i  ricoveri  in
degenza ordinaria, declinando dal numeratore  e  dal  denominatore  i
ricoveri relativi ai 108 DRG a rischio di  inappropriatezza,  di  cui
all'Allegato B del Patto per la salute 2010-2012) 
      - percentuale di ricoveri ordinari con DRG ad alto  rischio  di
inappropriatezza (esclusi DRG 006, 039, 119) 
      - percentuale di ricoveri diurni di tipo diagnostico sul totale
dei ricoveri diurni con DRG medico 
      - percentuale di casi  medici  con  degenza  oltre  soglia  per
pazienti con eta' >=65 anni sul totale dei ricoveri medici  con  eta'
>=65 anni 
      - costo medio dei ricoveri per acuti in degenza ordinaria 
      - costo medio per ricovero post acuto 
      -  spesa  per  prestazione  per  assistenza   specialistica   -
Attivita' clinica. 
      -  spesa  per  prestazione  per  assistenza   specialistica   -
Laboratorio 
      -  spesa  per  prestazione  per  assistenza   specialistica   -
Diagnostica strumentale 
      - spesa pro capite per assistenza sanitaria di base 
      - spesa farmaceutica pro capite; 
 
2.2 Per l'elaborazione della graduatoria delle prime 5 regioni si  fa
riferimento ai valori che ciascuna regione fa registrare rispetto  ad
un   indicatore   di   qualita'   ed   efficienza   (IQE)    generato
dall'applicazione contestuale delle variabili di cui al punto 2.1  in
base alla seguente procedura di calcolo: 
   a. Per ogni indicatore  i  (i=  1,....19)  i  valori  di  ciascuna
Regione R sono stati normalizzati attraverso la formula: 
 
    

                                        i
                       Valore indicatore   -   Valore medio della
                   i                    R    distribuzione regionale
Valore normalizzato = -----------------------------------------------
                   R             Deviazione standard
                            della distribuzione regionale

    
 
   b. Per ciascuna Regione sono stati sommati i  valori  normalizzati
relativi a tutti gli indicatori ottenendo  il  punteggio  complessivo
attraverso la formula: 
 
    

                                  19                    i
          Punteggio complessivo = Σ  Valore normalizzato
                               R  1                     R

    
 
   c. Per ciascuna  Regione  e'  stato  determinato  l'indicatore  di
qualita' ed efficienza IQE, che pua' variare da 0 a 10, attraverso la
formula: 
 
    

      Punteggio complessivo  - Minimo dei Punteggi complessivi
                           R
IQE = -------------------------------------------------------- = x 10
   R  Massimo dei Punteggi complessivi - Minimo dei Punteggi
                                             complessivi

    
 
2.2.1 Nella formulazione della graduatoria si adotta  quale  criterio
di   precedenza   quello   relativo   all'esigenza   di    assicurare
rappresentativita' a ciascuna delle arre geografiche  del  nord,  del
centro e del sud, nonche' di prevedere almeno una regione di  piccole
dimensioni geografiche considerando tali le regioni  con  popolazione
inferiore ad 1 milione di abitanti.