Art. 10 Concessione ed erogazione delle agevolazioni 1. Le agevolazioni di cui al presente Titolo sono concesse dal Soggetto gestore ed erogate sulla base di un provvedimento di concessione che ne regolamenta i tempi e le modalita' di erogazione, in coerenza con quanto previsto dal presente decreto e dalle successive indicazioni al riguardo fornite dal Ministero con la circolare di cui all'art. 5, comma 9. 2. Il Soggetto gestore, prima dell'erogazione delle quote di contributo, effettua controlli, eventualmente seguiti anche da ispezioni in loco, finalizzati ad accertare che l'impresa beneficiaria delle agevolazioni sia effettivamente operativa. Nel caso in cui tali verifiche abbiano esito negativo, il Soggetto gestore puo' disporre la sospensione dell'erogazione per un periodo massimo di sei mesi. Ove, a seguito di successive verifiche, l'impresa beneficiaria risulti ancora non operativa, e' disposta la revoca totale delle agevolazioni. 3. La sospensione dell'erogazione delle agevolazioni e' altresi' disposta nel caso in cui il Soggetto gestore, a seguito di controlli o ispezioni in loco, rilevi un significativo scostamento nell'attuazione del piano di business presentato dall'impresa in sede di domanda, tale da mettere a rischio la fattibilita' del piano. In tal caso, il Soggetto gestore puo' disporre la sospensione dell'erogazione per un periodo massimo di dodici mesi, entro il quale l'impresa beneficiaria puo' dimostrare il sostanziale riallineamento dei risultati della gestione con le previsioni riportate nel piano di impresa. Ove, allo scadere del predetto termine assegnato all'impresa beneficiaria, venga rilevata la permanenza di un significativo scostamento nell'attuazione del piano di business, e' disposta la revoca parziale delle agevolazioni. 4. Ulteriori specificazioni e indicazioni relative alle modalita', tempi e condizioni per le erogazioni sono fornite dal Ministero con la circolare di cui all'art. 5, comma 9.