Art. 10 
 
            Concessione ed erogazione delle agevolazioni 
 
  1. Le agevolazioni di cui al  presente  Titolo  sono  concesse  dal
Soggetto gestore  ed  erogate  sulla  base  di  un  provvedimento  di
concessione che ne regolamenta i tempi e le modalita' di  erogazione,
in  coerenza  con  quanto  previsto  dal  presente  decreto  e  dalle
successive indicazioni al  riguardo  fornite  dal  Ministero  con  la
circolare di cui all'art. 5, comma 9. 
  2. Il  Soggetto  gestore,  prima  dell'erogazione  delle  quote  di
contributo,  effettua  controlli,  eventualmente  seguiti  anche   da
ispezioni  in  loco,   finalizzati   ad   accertare   che   l'impresa
beneficiaria delle agevolazioni  sia  effettivamente  operativa.  Nel
caso in cui  tali  verifiche  abbiano  esito  negativo,  il  Soggetto
gestore puo' disporre la sospensione dell'erogazione per  un  periodo
massimo  di  sei  mesi.  Ove,  a  seguito  di  successive  verifiche,
l'impresa beneficiaria risulti ancora non operativa, e'  disposta  la
revoca totale delle agevolazioni. 
  3. La sospensione dell'erogazione delle  agevolazioni  e'  altresi'
disposta nel caso in cui il Soggetto gestore, a seguito di  controlli
o  ispezioni   in   loco,   rilevi   un   significativo   scostamento
nell'attuazione del piano di business presentato dall'impresa in sede
di domanda, tale da mettere a rischio la fattibilita' del  piano.  In
tal  caso,  il  Soggetto  gestore  puo'   disporre   la   sospensione
dell'erogazione per un periodo massimo di dodici mesi, entro il quale
l'impresa beneficiaria puo' dimostrare il sostanziale  riallineamento
dei risultati della gestione con le previsioni riportate nel piano di
impresa. Ove, allo scadere del predetto termine assegnato all'impresa
beneficiaria,  venga  rilevata  la  permanenza  di  un  significativo
scostamento nell'attuazione del piano di  business,  e'  disposta  la
revoca parziale delle agevolazioni. 
  4. Ulteriori specificazioni e indicazioni relative alle  modalita',
tempi e condizioni per le erogazioni sono fornite dal  Ministero  con
la circolare di cui all'art. 5, comma 9.