Art. 12 Revoca delle agevolazioni 1. Le agevolazioni di cui al presente Titolo sono revocate, in misura totale o parziale, nei seguenti casi: a) l'impresa beneficiaria perda i requisiti di cui ai commi 1, lettera c), e 5 dell'art. 5 prima di quattro anni dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni; b) nel caso di start-up innovative ammesse al maggior importo dell'agevolazione ai sensi di quanto previsto all'art. 6, comma 4, l'impresa beneficiaria perda i requisiti previsti dall'art. 25 del decreto-legge n. 179/2012 per la qualificazione di start-up innovativa; c) ricorrano le condizioni di cui al comma 2 dell'art. 10, ovvero di cui al comma 3 del medesimo art. 10; d) l'attivita' di impresa agevolata venga a cessare, sia alienata in tutto o in parte, o concessa in locazione, o trasferita in territori non coperti dall'agevolazione di cui al presente Titolo prima che siano trascorsi quattro anni dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni; e) l'impresa beneficiaria venga sottoposta a procedure concorsuali prima che siano trascorsi quattro anni dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni; f) l'impresa beneficiaria abbia reso, nel modulo di domanda e in qualunque altra fase del procedimento, dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verita'; g) l'impresa beneficiaria non adempia gli obblighi di monitoraggio e controllo di cui all'art. 21 e h) negli ulteriori casi previsti nella circolare ministeriale di cui all'art. 5, comma 9, nonche' nel provvedimento di concessione delle agevolazioni.