Art. 12 
 
                      Revoca delle agevolazioni 
 
  1. Le agevolazioni di cui al  presente  Titolo  sono  revocate,  in
misura totale o parziale, nei seguenti casi: 
    a) l'impresa beneficiaria perda i requisiti di cui  ai  commi  1,
lettera c), e 5 dell'art. 5 prima di  quattro  anni  dalla  data  del
provvedimento di concessione delle agevolazioni; 
    b) nel caso di start-up innovative  ammesse  al  maggior  importo
dell'agevolazione ai sensi di quanto previsto all'art.  6,  comma  4,
l'impresa beneficiaria perda i requisiti previsti  dall'art.  25  del
decreto-legge  n.  179/2012  per  la   qualificazione   di   start-up
innovativa; 
    c) ricorrano le condizioni di cui al comma 2 dell'art. 10, ovvero
di cui al comma 3 del medesimo art. 10; 
    d) l'attivita' di impresa agevolata venga a cessare, sia alienata
in tutto o in  parte,  o  concessa  in  locazione,  o  trasferita  in
territori non coperti dall'agevolazione di  cui  al  presente  Titolo
prima che siano trascorsi quattro anni dalla data  del  provvedimento
di concessione delle agevolazioni; 
    e)  l'impresa   beneficiaria   venga   sottoposta   a   procedure
concorsuali prima che siano trascorsi quattro  anni  dalla  data  del
provvedimento di concessione delle agevolazioni; 
    f) l'impresa beneficiaria abbia reso, nel modulo di domanda e  in
qualunque  altra  fase  del  procedimento,  dichiarazioni  mendaci  o
esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verita'; 
    g)  l'impresa  beneficiaria   non   adempia   gli   obblighi   di
monitoraggio e controllo di cui all'art. 21 e 
    h) negli ulteriori casi previsti nella circolare ministeriale  di
cui all'art. 5, comma 9, nonche'  nel  provvedimento  di  concessione
delle agevolazioni.