Art. 15 Spese ammissibili 1. Sono ammissibili le seguenti spese: a) impianti, macchinari e attrezzature tecnologici, ovvero tecnico-scientifici, funzionali alla realizzazione del programma di investimento; b) componenti hardware e software funzionali al progetto di investimento; c) brevetti e licenze; d) certificazioni, know-how e conoscenze tecniche, anche non brevettate, purche' direttamente correlate alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa; e) progettazione, sviluppo, personalizzazione, collaudo di soluzioni architetturali informatiche e di impianti tecnologici produttivi, consulenze specialistiche tecnologiche funzionali al progetto di investimento, nonche' relativi interventi correttivi e adeguativi. 2. Il Ministero, con la circolare esplicativa di cui all'art. 5, comma 9, fornisce ulteriori indicazioni e specificazioni in merito alle condizioni e ai limiti di ammissibilita' delle spese di cui al comma 1.