Art. 15 
 
                          Spese ammissibili 
 
  1. Sono ammissibili le seguenti spese: 
    a)  impianti,  macchinari  e  attrezzature  tecnologici,   ovvero
tecnico-scientifici, funzionali alla realizzazione del  programma  di
investimento; 
    b) componenti hardware  e  software  funzionali  al  progetto  di
investimento; 
    c) brevetti e licenze; 
    d) certificazioni, know-how  e  conoscenze  tecniche,  anche  non
brevettate, purche' direttamente correlate alle esigenze produttive e
gestionali dell'impresa; 
    e)  progettazione,  sviluppo,  personalizzazione,   collaudo   di
soluzioni  architetturali  informatiche  e  di  impianti  tecnologici
produttivi,  consulenze  specialistiche  tecnologiche  funzionali  al
progetto di investimento, nonche' relativi  interventi  correttivi  e
adeguativi. 
  2. Il Ministero, con la circolare esplicativa di  cui  all'art.  5,
comma 9, fornisce ulteriori indicazioni e  specificazioni  in  merito
alle condizioni e ai limiti di ammissibilita' delle spese di  cui  al
comma 1.