Art. 17 
 
                      Istruttoria delle domande 
                      e criteri di valutazione 
 
  1. Le domande di agevolazione sono presentate al  Soggetto  gestore
che procede, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione  e
in aderenza ai  «Criteri  di  selezione  delle  operazioni»  del  PON
Ricerca  e  Competitivita'  2007-2013,  approvati  dal  Comitato   di
Sorveglianza in relazione all'Obiettivo  operativo  «4.2.1.3:  Azioni
integrate per lo sviluppo sostenibile e la diffusione della  societa'
dell'informazione   -    Azioni    integrate    per    la    societa'
dell'informazione,  all'istruttoria  delle  stesse,  sulla  base  dei
seguenti criteri di valutazione: 
    a) adeguatezza e coerenza delle competenze  possedute  dai  soci,
per grado di istruzione e/o pregressa esperienza lavorativa, rispetto
al progetto imprenditoriale; 
    b) carattere fortemente  innovativo  dell'idea  di  business,  in
riferimento alla introduzione di  un  nuovo  prodotto  e/o  servizio,
ovvero di nuove soluzioni organizzative o produttive; 
    c) potenzialita' del mercato di riferimento,  del  posizionamento
strategico del relativo business, delle strategie di marketing; 
    d)  fattibilita'  tecnologica  ed  operativa  del  programma   di
investimento; 
    e) sostenibilita' economica e finanziaria. 
  2. Nel caso  in  cui  il  soggetto  proponente  richieda  anche  le
agevolazioni di cui al Titolo II del presente decreto, la valutazione
sara' effettuata dal Soggetto gestore sulla base dei criteri  di  cui
al comma 1. 
  3. Le domande di  agevolazione,  complete  dei  dati  previsti  dal
modulo  di  richiesta,  sono  istruite,  nel   rispetto   dell'ordine
cronologico di presentazione  o  di  completamento,  in  tempo  utile
perche' possano essere deliberate entro sessanta giorni dalla data di
presentazione della richiesta o di completamento della stessa. 
  4. Per la valutazione delle domande di agevolazione  presentate  da
start-up innovative si applica quanto previsto all'art. 9, comma 4. 
  5. Con la circolare di  cui  all'art.  5,  comma  9,  il  Ministero
fornisce ulteriori specificazioni relativamente ai criteri e all'iter
di valutazione di cui al comma 1, ivi inclusa l'indicazione di soglie
e punteggi minimi ai fini dell'accesso all'agevolazione.