Art. 6 Aiuto per l'avvio di nuove imprese 1. Ai soggetti beneficiari di cui all'art. 5 con sede legale e operativa ubicata nei territori delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, nelle aree ammesse a norma dell'art. 107.3.a) e 107.3.c) del TFUE, cosi' come individuate nella Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale, fatto salvo quanto previsto al comma 2, e' concesso un contributo in relazione ai costi sostenuti nei primi quattro anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda. Sono ammissibili alle agevolazioni i piani di impresa che prevedono l'introduzione di nuove soluzioni organizzative o produttive e/o che sono orientati a nuovi mercati. 2. Ferme restando le esclusioni di cui all'art. 5, commi 5, 6 e 7, nella circolare di cui all'art. 5, comma 9, sono riportate le attivita' economiche per le quali, relativamente ai settori della siderurgia, della costruzione navale e della produzione di fibre sintetiche, sono previste dalla vigente normativa comunitaria specifiche esclusioni o limitazioni per l'accesso alle agevolazioni. 3. L'importo annuo massimo del contributo concedibile in favore di ciascuna impresa beneficiaria, come eventualmente rideterminato a seguito della valutazione di congruita' di cui all'art. 9, comma 2, e' pari a euro 50.000,00 (cinquantamila), per un ammontare di agevolazione complessivamente concedibile in favore di ciascuna impresa pari a euro 200.000,00 (duecentomila) nell'arco di quattro anni dalla data di presentazione della domanda, fatto salvo quanto previsto al comma 4. 4. Relativamente alle domande di agevolazioni presentate da start-up innovative, nel caso in cui l'impresa beneficiaria, all'atto della richiesta di erogazione di ciascuna quota annuale di contributo, presenti spese in ricerca e sviluppo di cui all'art. 25, comma 2, lettera h), punto 1), del decreto-legge n. 179/2012 in misura superiore alla soglia minima ivi prevista, per un valore comunque uguale o superiore al 30% (trenta percento) del maggior valore tra costo e valore della produzione dell'impresa stessa, ovvero abbia impiegato, nell'anno di riferimento, dipendenti o collaboratori di cui all'art. 25, comma 2, lettera h), punto 2), del decreto-legge n. 179/2012 in misura superiore alla soglia minima ivi prevista, per un valore comunque uguale o superiore al 40% (quaranta percento) della forza lavoro complessiva dell'impresa medesima, l'importo annuo massimo del contributo concedibile di cui al comma 3 e' elevato, fermo restando quanto previsto al comma 7, a: a) euro 60.000,00 (sessantamila), relativamente al primo anno dalla data di presentazione della domanda di agevolazione; b) euro 70.000,00 (settantamila), relativamente al secondo anno dalla data di presentazione della domanda di agevolazione; c) euro 80.000,00 (ottantamila), relativamente al terzo anno dalla data di presentazione della domanda di agevolazione; d) euro 90.000,00 (novantamila), relativamente al quarto anno dalla data di presentazione della domanda di agevolazione. 5. Nel rispetto dei limiti massimi del contributo concedibile di cui ai commi 3 e 4, l'intensita' dell'aiuto concesso a ciascuna impresa beneficiaria e' pari: a) per i primi tre anni dalla data di presentazione della domanda: 1) 35% (trentacinque percento) dei costi ammissibili di cui all'art. 7, per le imprese ubicate nelle aree ammesse a norma dell'art. 107.3.a) del TFUE, cosi' come individuate nella Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale, ovvero pari al 2) 25% (venticinque percento) dei costi ammissibili di cui all'art. 7, per le imprese ubicate nelle aree ammesse a norma dell'art. 107.3.c) del TFUE, cosi' come individuate nella Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale; b) per il successivo anno: 1) 25% (venticinque percento) dei costi ammissibili di cui all'art. 7, per le imprese ubicate nelle aree ammesse a norma dell'art. 107.3.a) del TFUE, cosi' come individuate nella Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale, ovvero pari al 2) 15% (quindici percento) dei costi ammissibili di cui all'art. 7, per le imprese ubicate nelle aree ammesse a norma dell'art. 107.3.c) del TFUE, cosi' come individuate nella Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale. 6. Le intensita' dell'aiuto di cui al comma 5 sono applicate ai costi ammissibili di cui all'art. 7 effettivamente sostenuti e regolarmente rendicontati dal soggetto beneficiario. 7. L'importo annuo del contributo erogato a ciascuna impresa beneficiaria non puo' comunque eccedere il 33% (trentatre percento) del contributo massimo complessivamente concesso al medesimo soggetto, cosi' come riportato nel provvedimento di concessione delle agevolazioni di cui all'art. 11.