Art. 7 Costi ammissibili 1. Sono ammissibili all'aiuto di cui al presente Titolo i seguenti costi, sostenuti dall'impresa a decorrere dalla data di presentazione della domanda e non oltre quattro anni dalla stessa data: a) interessi sui finanziamenti esterni concessi all'impresa. Tali interessi sono ammissibili in misura non superiore al tasso di riferimento vigente alla data di concessione dell'agevolazione, fissato sulla base di quello stabilito dalla Commissione europea e pubblicato sul sito Internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates .html; b) spese di affitto di impianti, macchinari e attrezzature tecnologici, ovvero tecnico-scientifici, con particolare riferimento a quelli connessi all'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, necessari all'attivita' di impresa; c) ammortamento e canoni di leasing relativi agli impianti, macchinari e attrezzature di cui alla precedente lettera b). Gli interessi relativi ai predetti canoni di leasing sono ammissibili nella misura massima di cui alla precedente lettera a); d) costi salariali relativi al personale dipendente. 2. Il Ministero, con la circolare di cui all'art. 5, comma 9, fornisce indicazioni e specificazioni in merito alle condizioni e limiti di ammissibilita' dei costi di cui al comma 1.