Art. 7 
 
                          Costi ammissibili 
 
  1. Sono ammissibili all'aiuto di cui al presente Titolo i  seguenti
costi, sostenuti dall'impresa a decorrere dalla data di presentazione
della domanda e non oltre quattro anni dalla stessa data: 
    a) interessi sui finanziamenti esterni concessi all'impresa. Tali
interessi sono ammissibili  in  misura  non  superiore  al  tasso  di
riferimento  vigente  alla  data  di  concessione  dell'agevolazione,
fissato sulla base di quello stabilito dalla  Commissione  europea  e
pubblicato              sul               sito               Internet
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates
.html; 
    b) spese  di  affitto  di  impianti,  macchinari  e  attrezzature
tecnologici, ovvero tecnico-scientifici, con particolare  riferimento
a quelli connessi all'utilizzo delle tecnologie  dell'informazione  e
della comunicazione, necessari all'attivita' di impresa; 
    c) ammortamento e  canoni  di  leasing  relativi  agli  impianti,
macchinari e attrezzature di cui  alla  precedente  lettera  b).  Gli
interessi relativi ai predetti canoni  di  leasing  sono  ammissibili
nella misura massima di cui alla precedente lettera a); 
    d) costi salariali relativi al personale dipendente. 
  2. Il Ministero, con la circolare  di  cui  all'art.  5,  comma  9,
fornisce indicazioni e specificazioni in  merito  alle  condizioni  e
limiti di ammissibilita' dei costi di cui al comma 1.