IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89; 
  Visto in particolare l'art. 21 della legge 16 febbraio 1913, n. 89,
cosi' come modificato dall'art. 3 del decreto  legislativo  4  maggio
2006, n. 182, che prevede l'istituzione di un Fondo di  Garanzia  per
il  ristoro  dei  danni  derivanti  da  reato  commesso  dal   notaio
nell'esercizio della sua attivita' professionale; 
  Esaminate la delibera n. 5-98 dell'11 gennaio 2013 e la delibera n.
2-110 del 9 maggio 2013 del Consiglio  nazionale  del  notariato  che
modificano il regolamento di attuazione del citato Fondo di Garanzia; 
 
                              Decreta: 
 
  Sono approvate le delibere del Consiglio nazionale del notariato n.
5-98 e n. 2-110, rispettivamente dell'11 gennaio 2013 e del 9  maggio
2013, allegate al presente decreto  che  regolamentano  il  Fondo  di
garanzia per il ristoro dei danni derivanti  da  reato  commesso  dal
notaio nell'esercizio della  sua  attivita'  professionale,  previsto
dall'art. 21  della  legge  16  febbraio  1913,  n.  89,  cosi'  come
modificato dal decreto legislativo 4 maggio 2006, n. 182. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 27 maggio 2013 
 
                                             Il Ministro: Cancellieri 
 
          Note all'articolo unico: 
              Avvertenza: Il Regolamento del Fondo di Garanzia per il
          ristoro dei danni derivanti da reato  commesso  dal  notaio
          nell'esercizio  della  sua  attivita'  professionale  sara'
          pubblicato esclusivamente sul sito Web del Ministero  della
          giustizia.