Art. 10 Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti, avra' inizio il collocamento della tranche «supplementare» dei titoli stessi, secondo le modalita' indicate nei successivi articoli. L'importo della tranche supplementare sara' pari al 30 per cento dell'ammontare massimo offerto nell'asta «ordinaria» per i nuovi titoli e al 15 per cento del medesimo ammontare, per le tranche successive. Per i titoli emessi congiuntamente, e quindi in caso di importo offerto complessivo per due o piu' emissioni, per ogni titolo l'importo della tranche supplementare sara' pari al 15 per cento dell'ammontare effettivamente collocato nell'asta «ordinaria»; il predetto importo verra' arrotondato, se necessario, ai 1.000 euro piu' vicini, per eccesso o per difetto a seconda che le ultime tre cifre dell'importo stesso siano o non siano superiori a 500 euro. Potranno partecipare al collocamento supplementare gli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 23 del decreto ministeriale n. 216 del 2009, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della tranche «ordinaria». La tranche supplementare verra' ripartita tra gli «specialisti» con le modalita' indicate al successivo art. 12.