Art. 10 
 
  Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui
agli articoli precedenti, avra' inizio il collocamento della  tranche
«supplementare» dei titoli stessi, secondo le modalita' indicate  nei
successivi articoli. 
  L'importo della tranche supplementare sara' pari al  30  per  cento
dell'ammontare massimo offerto  nell'asta  «ordinaria»  per  i  nuovi
titoli e al 15 per cento  del  medesimo  ammontare,  per  le  tranche
successive. 
  Per i titoli emessi congiuntamente, e quindi  in  caso  di  importo
offerto complessivo  per  due  o  piu'  emissioni,  per  ogni  titolo
l'importo della tranche supplementare sara'  pari  al  15  per  cento
dell'ammontare effettivamente  collocato  nell'asta  «ordinaria»;  il
predetto importo verra' arrotondato, se  necessario,  ai  1.000  euro
piu' vicini, per eccesso o per difetto a seconda che  le  ultime  tre
cifre dell'importo stesso siano o non siano superiori a 500 euro. 
  Potranno partecipare al collocamento  supplementare  gli  operatori
«specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi  dell'art.  23
del decreto ministeriale n. 216 del 2009, citato nelle premesse,  che
abbiano partecipato all'asta della tranche  «ordinaria».  La  tranche
supplementare verra' ripartita tra gli «specialisti» con le modalita'
indicate al successivo art. 12.