Art. 11 
 
  Gli   «specialisti»   potranno    partecipare    al    collocamento
supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino  alle  ore
15,30 del  primo  giorno  utile  successivo  all'asta  della  tranche
«ordinaria». 
  Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno  prese  in
considerazione. 
  Il  collocamento   supplementare   avra'   luogo   al   prezzo   di
aggiudicazione determinato nell'asta della tranche «ordinaria». 
  Ai  fini  dell'assegnazione  valgono,  in  quanto  applicabili,  le
disposizioni di cui agli articoli 6 e  9  del  presente  decreto.  La
richiesta di ciascuno «specialista» dovra' essere presentata  con  le
modalita'  di  cui  al  precedente  art.   8   e   dovra'   contenere
l'indicazione dell'importo dei titoli che intende sottoscrivere. 
  Ciascuna richiesta non potra'  essere  inferiore  a  500.000  euro;
eventuali richieste  di  importo  inferiore  non  verranno  prese  in
considerazione. 
  Ciascuna richiesta non dovra' essere superiore  all'intero  importo
del collocamento  supplementare;  eventuali  richieste  di  ammontare
superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo. 
  Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio
da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno  prese
in considerazione. 
  Eventuali richieste di importo  non  multiplo  dell'importo  minimo
sottoscrivibile  del  prestito  verranno  arrotondate  per   difetto;
qualora  vengano   avanzate   piu'   richieste,   verra'   presa   in
considerazione la prima di esse. 
  Le domande presentate nel collocamento supplementare si considerano
formulate  al  prezzo   di   aggiudicazione   determinato   nell'asta
ordinaria, anche se recanti prezzi diversi.