Art. 12 
 
  L'importo  spettante  di  diritto  a  ciascuno  «specialista»   nel
collocamento supplementare, per i titoli emessi disgiuntamente, sara'
determinato nella maniera seguente: 
    - per un importo pari al 25 per cento (per i nuovi titoli)  o  al
10 per cento (per  le  tranche  successive)  dell'ammontare  nominale
massimo offerto nell'asta «ordinaria», l'ammontare  attribuito  sara'
uguale al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista  e'
risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei titoli
della medesima tipologia e  durata,  ed  il  totale  complessivamente
assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a  partecipare
al collocamento supplementare; nelle predette  aste  verra'  compresa
quella «ordinaria» relativa ai  titoli  stessi,  e  verranno  escluse
quelle relative ad eventuali operazioni di concambio  nonche'  quelle
relative ad eventuali emissioni contestuali di titoli di pari durata; 
    - per un importo ulteriore pari al  5  per  cento  dell'ammontare
nominale massimo offerto nell'asta  ordinaria,  sara'  attribuito  in
base alla  valutazione,  effettuata  dal  Tesoro,  della  performance
relativa agli specialisti medesimi,  rilevata  trimestralmente  sulle
sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi degli articoli
23 (commi 10, 11, 13 e 14) e 28 (comma 2) del decreto ministeriale n.
216 del 22 dicembre 2009, citato  nelle  premesse;  tale  valutazione
viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi. 
  Per  i  titoli  emessi  congiuntamente,   ai   fini   del   calcolo
dell'importo spettante di diritto a ciascuno  «specialista»,  con  le
modalita' sopra indicate, le suddette percentuali  saranno  calcolate
sull'ammontare effettivamente collocato. 
  Per la determinazione della durata dei titoli non piu' in corso  di
emissione, si fara' riferimento alla vita residua dei titoli stessi. 
  Le richieste  saranno  soddisfatte  assegnando  prioritariamente  a
ciascuno «specialista» il minore tra  l'importo  richiesto  e  quello
spettante di diritto. Qualora uno  o  piu'  «specialisti»  presentino
richieste inferiori a quelle loro spettanti di  diritto,  ovvero  non
effettuino alcuna  richiesta,  la  differenza  sara'  assegnata  agli
operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di
diritto. 
  Delle operazioni  relative  al  collocamento  supplementare  verra'
redatto apposito verbale.