Art. 13 
 
  Ai fini del regolamento  delle  operazioni  di  sottoscrizione,  la
Banca d'Italia  provvedera'  ad  inserire  le  relative  partite  nel
servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari
al giorno di regolamento. 
  In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di  cui  al  presente
decreto,  troveranno  applicazione  le   disposizioni   del   decreto
ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.