Art. 16 
 
  Gli interessi semestrali lordi sono  determinati  moltiplicando  il
«tasso cedolare», indicato negli specifici decreti di  emissione  dei
BTP€i, diviso due, relativo all'importo  minimo  sottoscrivibile  del
prestito  (mille  euro),  per  il  «Coefficiente  di  indicizzazione»
relativo al giorno del pagamento della cedola. 
  Il risultato ottenuto e' moltiplicato per il numero di volte in cui
detto importo minimo e' compreso  nel  valore  nominale  oggetto  del
pagamento. 
  Il valore  dell'ultima  cedola  viene  determinato  con  lo  stesso
procedimento seguito per le cedole precedenti, anche nel caso in cui,
alla data di scadenza del titolo, il «Coefficiente di indicizzazione»
sia inferiore all'unita'. 
  La Banca d'Italia provvedera' a comunicare ai mercati gli interessi
dei  titoli,  con  riferimento  al  taglio  minimo  di  mille   euro,
determinati con le modalita' di cui al presente articolo. 
  Il rateo di interesse in corso di maturazione dei BTP€i relativo al
«tasso cedolare», calcolato secondo le convenzioni utilizzate  per  i
buoni del Tesoro poliennali, verra' determinato  con  riferimento  ad
una base di calcolo di 100 euro, con arrotondamento alla quinta cifra
decimale. L'importo da  corrispondere  si  ottiene  moltiplicando  il
rateo  di  interesse  cosi'  ottenuto,  per   il   «Coefficiente   di
indicizzazione» relativo al giorno cui il calcolo si  riferisce,  per
l'ammontare sottoscritto diviso per 100.