Art. 3 
 
  L'importo minimo  sottoscrivibile  dei  titoli  e'  di  mille  euro
nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo
o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39  del  decreto
legislativo n. 213 del 1998, i titoli sottoscritti sono rappresentati
da  iscrizioni  contabili  a  favore  degli  aventi   diritto;   tali
iscrizioni contabili continuano a  godere  dello  stesso  trattamento
fiscale, comprese le agevolazioni e  le  esenzioni,  che  la  vigente
normativa riconosce ai titoli di Stato. 
  La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le  partite
da  regolare  dei  titoli  sottoscritti  in  asta,  nel  servizio  di
compensazione e liquidazione avente ad oggetto strumenti  finanziari,
con valuta pari a quella  di  regolamento.  L'operatore  partecipante
all'asta, al fine di regolare i titoli assegnati, puo'  avvalersi  di
un altro intermediario il cui  nominativo  dovra'  essere  comunicato
alla  Banca  d'Italia,  secondo  la  normativa  e  attenendosi   alle
modalita' dalla stessa stabilite. 
  A  fronte  delle  assegnazioni,  gli   intermediari   aggiudicatari
accreditano  i  relativi  importi  sui  conti  intrattenuti   con   i
sottoscrittori.