Art. 4 Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale, ai titoli di Stato di cui al presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' quelle di cui al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni di un'emissione, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito. Per i titoli con cedola, e salvo quanto specificamente disposto per i «BTP€i» dagli articoli 13, 14 e 15 del presente decreto, il calcolo degli interessi semestrali e' effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro. Il risultato ottenuto e' moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo e' compreso nel valore nominale oggetto di pagamento. La riapertura dell'emissione dei titoli potra' avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello dell'emissione della prima tranche; in tal caso l'importo relativo concorrera' al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi. I titoli verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attivita' ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea. Ai sensi del decreto ministeriale 7 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 17 dicembre 2012, ed eventuali successive modifiche, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato, sui «BTP» di durata pari o superiore ai cinque anni e sui «BTP€i» di qualunque durata possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping», a decorrere dalla tranche che verra' definita con il relativo decreto di emissione; l'ammontare complessivo massimo che puo' essere oggetto di tali operazioni non puo' superare il 75% del capitale nominale circolante delle singole emissioni di «BTP» ed il 50% del capitale nominale circolante delle singole emissioni di «BTP€i».