Art. 4 
 
  Ferme restando le  disposizioni  vigenti  relative  alle  esenzioni
fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al  pagamento  degli
interessi e al rimborso del capitale, ai titoli di Stato  di  cui  al
presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo
1° aprile 1996, n. 239, e successive  modificazioni  e  integrazioni,
nonche' quelle di cui al decreto legislativo  21  novembre  1997,  n.
461. 
  Ai sensi  dell'art.  11,  secondo  comma,  del  richiamato  decreto
legislativo  n.  239  del  1996,  nel  caso   di   riapertura   delle
sottoscrizioni   di   un'emissione,   ai    fini    dell'applicazione
dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento
legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto  da
rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo  di  riferimento
rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito. 
  Per i titoli con cedola, e salvo quanto specificamente disposto per
i «BTP€i» dagli articoli 13, 14 e 15 del presente decreto, il calcolo
degli interessi semestrali e' effettuato applicando il tasso cedolare
espresso in termini percentuali all'importo minimo del prestito  pari
a 1.000 euro. 
  Il risultato ottenuto e' moltiplicato per il numero di volte in cui
detto importo minimo e'  compreso  nel  valore  nominale  oggetto  di
pagamento. 
  La riapertura dell'emissione dei titoli potra' avvenire  anche  nel
corso degli anni  successivi  a  quello  dell'emissione  della  prima
tranche; in tal caso l'importo relativo concorrera' al raggiungimento
del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi. 
  I titoli verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi
tra  le  attivita'   ammesse   a   garanzia   delle   operazioni   di
rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea. 
  Ai sensi del decreto ministeriale 7 dicembre 2012, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  293  del  17  dicembre  2012,  ed  eventuali
successive modifiche,  recante  disposizioni  per  le  operazioni  di
separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari,
della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale  di
rimborso dei titoli di Stato, sui «BTP» di durata pari o superiore ai
cinque  anni  e  sui  «BTP€i»  di  qualunque  durata  possono  essere
effettuate  operazioni  di  «coupon  stripping»,  a  decorrere  dalla
tranche che verra' definita con il  relativo  decreto  di  emissione;
l'ammontare complessivo massimo  che  puo'  essere  oggetto  di  tali
operazioni non puo' superare il 75% del capitale nominale  circolante
delle singole emissioni di «BTP» ed  il  50%  del  capitale  nominale
circolante delle singole emissioni di «BTP€i».